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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 2

NORME REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI E DI PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI

Art. 22
Abrogazioni
1. Il Titolo IV e l'articolo 49 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica) sono abrogati.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione delle norme contenute negli articoli 185 e 186 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) ai sensi dell'articolo 88 della legge regionale n. 13 del 2015.

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