LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 2
NORME REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI E DI PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Lavori preparatori:
INDICE
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
Disposizioni generali e finalità
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative, nell'ottica della valorizzazione del servizio farmaceutico quale presidio sanitario sul territorio, in coerenza con la normativa statale e ai sensi dell'articolo 64, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), detta le norme regionali in materia di organizzazione del servizio farmaceutico delle farmacie convenzionate.
2. Ai fini della semplificazione normativa, la presente legge riordina le disposizioni regionali in materia di esercizi farmaceutici con particolare riferimento a:
a) dislocazione degli esercizi farmaceutici sul territorio regionale;
b) servizio farmaceutico, turni e orari, vigilanza;
c) attività e servizi erogabili in farmacia, diversi dalla dispensazione di medicinali;
d) accessibilità telematica delle informazioni inerenti aperture, chiusure, turni e orari del servizio farmaceutico.
Titolo II
Dislocazione degli esercizi farmaceutici sul territorio regionale
Capo I
Competenze
Art. 2
Competenze
1. In materia di distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio regionale, alla Regione, ai Comuni e alle Aziende Unità sanitarie locali (USL) sono confermate le competenze e le funzioni individuate dall'articolo 64 della legge regionale n. 13 del 2015.
2. Per una migliore distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici, le funzioni amministrative comunali in materia sono esercitate preferibilmente dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012 n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).
Capo II
Procedimento di formazione e revisione della pianta organica
Art. 3
Definizione di pianta organica
1. Ai fini della presente legge, per pianta organica si intende la suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni perimetrate sulla base di univoche indicazioni topografiche, ad ognuna delle quali afferisce una sede farmaceutica.
2. La pianta organica si forma applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento delle farmacie, come previsti dalla disciplina statale.
3. La pianta organica indica ogni farmacia specificando se è rurale o urbana.
Art. 4
Procedimento di revisione della pianta organica
1. Su impulso della Regione, entro il mese di febbraio di ciascun anno pari, il Comune avvia il procedimento di revisione della propria pianta organica e, applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla disciplina statale, elabora un progetto che può essere di revisione o di conferma della pianta organica esistente. Nel progetto il Comune indica anche le sedi farmaceutiche sulle quali intende esercitare il diritto di prelazione, nei limiti della metà delle sedi vacanti e di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico).
2. Il Comune, elaborato il progetto, lo trasmette all'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio per acquisirne entro trenta giorni il parere previsto dalla legislazione statale.
3. Il Comune, acquisito il parere previsto al comma 2, ovvero trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla data in cui l'Ordine provinciale dei farmacisti ha ricevuto la richiesta di parere, trasmette il progetto all'Azienda USL entro il 30 giugno.
4. L'Azienda USL, entro novanta giorni dal ricevimento del progetto, svolge il controllo preventivo sullo stesso, verificando la corretta applicazione da parte del Comune dei criteri di cui al comma 1 e, in caso positivo, esprime la propria approvazione. L'Azienda USL può altresì proporre al Comune variazioni al progetto al fine di realizzare una migliore collocazione degli esercizi farmaceutici. In caso di silenzio il Comune procede prescindendo dall'approvazione.
5. Nei casi in cui l'Azienda USL non ritenga di poter esprimere la propria approvazione, indica al Comune gli aspetti del progetto da modificare, assegnando un termine massimo di trenta giorni per adeguare il progetto. Il progetto, così come modificato, deve essere trasmesso all'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio.
6. L'Azienda USL verifica che il Comune abbia modificato il progetto in coerenza alle indicazioni date e, in caso positivo, esprime il proprio assenso. Nel caso in cui l'Azienda USL verifichi che il Comune non ha modificato il progetto secondo le indicazioni date, trasmette alla Regione l'atto comunale e la propria proposta di modifica, ai fini degli adempimenti di cui al comma 9.
7. Il Comune, acquisita l'approvazione dell'Azienda USL:
a) adotta la nuova pianta organica esplicitando le sedi disponibili per il privato esercizio e quelle sulle quali intende esercitare il diritto di prelazione, oppure conferma la pianta organica preesistente;
b) pubblica la pianta organica sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e la trasmette alla Regione e all'Azienda USL.
8. L'Azienda USL, nel caso in cui un Comune non abbia trasmesso alcun progetto entro il 30 giugno, come previsto dal comma 3, ne dà immediata comunicazione alla Regione.
9. La Regione, nelle ipotesi previste ai commi 6 e 8, indice una conferenza di servizi che si conclude con l'adozione della pianta organica definitiva.
10. Il procedimento di revisione della pianta organica si conclude entro il mese di dicembre dello stesso anno pari.
Art. 5
(prima aggiunto comma 1 bis da art. 12 L.R. 1 agosto 2017, n. 18, poi abrogato da art. 13 L.R. 10 dicembre 2019, n. 29)
Apertura delle farmacie comunali
1. Il Comune deve aprire la farmacia sulla quale ha indicato di voler esercitare il diritto di prelazione entro il termine di un anno dall'approvazione della pianta organica, dandone comunicazione alla Regione. Decorso tale termine senza che il Comune abbia aperto la farmacia, esso decade dalla titolarità della sede stessa e la Regione la assegna mediante la procedura concorsuale di cui all'articolo 6.
1 bis. abrogato.
Art. 6
(sostituito comma 1 da art. 13 L.R. 1 agosto 2017, n. 18)
Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche
1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione ha luogo mediante concorso indetto ed espletato ogni quattro anni dalla Regione per l'intero territorio regionale.
2. Le modalità di svolgimento del concorso e la nomina della Commissione giudicatrice sono disciplinate in base alla normativa statale vigente.
3. Ai componenti e al segretario della Commissione giudicatrice sono corrisposti un compenso e un rimborso forfettari per spese di viaggio, vitto e alloggio i cui importi sono determinati nell'atto di nomina della Commissione medesima.
4. Per le cause di incompatibilità dei componenti della Commissione giudicatrice e del segretario si applicano le disposizioni attuative dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
5. Ai fini della partecipazione al concorso di cui al presente articolo, i candidati sono tenuti a versare alla Regione un contributo di 50,00 euro non rimborsabile, per spese istruttorie e per le prestazioni amministrative necessarie all'espletamento della procedura concorsuale.
6. Dopo la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice, la Regione approva la graduatoria, provvede all'interpello e all'assegnazione delle sedi, dandone comunicazione alle Aziende USL e ai Comuni interessati per i provvedimenti di competenza.
7. Il termine per l'apertura delle sedi farmaceutiche è stabilito in centottanta giorni dalla data di notifica dell'assegnazione della sede stessa al vincitore, a pena di decadenza dall'assegnazione. Dopo aver dichiarato la decadenza, la Regione utilizza la graduatoria precedentemente approvata per il subentro di un nuovo candidato.
Art. 7
(prima aggiunto comma 4 bis da art. 37 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14 poi abrogato da art. 13 L.R. 10 dicembre 2019, n. 29)
Farmacie nei luoghi ad alto transito
1. La Giunta regionale, a seguito dell'approvazione da parte dei Comuni delle rispettive piante organiche, con apposita delibera, previo parere della competente Commissione assembleare, individua il numero massimo di sedi farmaceutiche aggiuntive previste dall'articolo 1 bis della legge n. 475 del 1968 , sulla base del numero complessivo di sedi farmaceutiche sul territorio regionale, comprensivo delle sedi di nuova istituzione.
2. Entro il limite del numero massimo individuato ai sensi del comma 1, la Regione, anche su richiesta del Comune interessato, sentita l'Azienda USL e avvalendosi del suo supporto tecnico, può istituire ulteriori farmacie:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.
3. L'istituzione di tali farmacie, in quanto funzionale ai luoghi ad alto transito di cui al comma 2, non comporta delimitazione di sede farmaceutica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, salvo il rispetto delle distanze minime previste.
4. Le sedi non assegnate ai Comuni, oppure assegnate ai Comuni ma non aperte entro un anno dalla data di esercizio della prelazione, vengono assegnate mediante concorso ai sensi dell'articolo 6.
4 bis. abrogato
Capo III
Altre disposizioni
Art. 8
Istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici
1. Qualora il Comune rilevi difficoltà da parte della popolazione nell'approvvigionamento di medicinali, anche su segnalazione dell'Azienda USL, istituisce ed autorizza l'apertura dei dispensari farmaceutici secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) come modificato dall'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico).
2. La gestione del dispensario farmaceutico è affidata al titolare della farmacia più vicina; in caso di rinuncia la gestione è affidata ai titolari delle farmacie limitrofe che si susseguono in ordine di distanza. Esperiti tre tentativi, il Comune decide se proseguire col medesimo criterio o gestire direttamente il dispensario. Nel caso in cui non sussistano le condizioni di economicità ed efficienza per l'apertura del dispensario, il Comune stesso può rispondere al bisogno di assistenza farmaceutica della popolazione di riferimento attivando la consegna al domicilio dei farmaci, garantendo qualità e sicurezza del servizio.
3. Il Comune definisce l'orario minimo di apertura assicurato dal dispensario, senza includerlo nella programmazione dei turni di cui all'articolo 13.
4. Il Comune, in accordo con l'Azienda USL, può autorizzare l'apertura di dispensari farmaceutici anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1 nei centri abitati privi di assistenza farmaceutica, qualora sussista una oggettiva difficoltà degli abitanti a raggiungere la sede farmaceutica più vicina.
Art. 9
Istituzione e gestione di dispensari farmaceutici stagionali e di farmacie succursali
1. I Comuni con le caratteristiche di stazione di soggiorno e di cura o balneari o d'interesse turistico e con popolazione residente non superiore a 12.500 abitanti, possono istituire, sentita l'Azienda USL, i dispensari farmaceutici stagionali previsti dall'articolo 1 della legge n. 221 del 1968 qualora, in periodi individuati, si determini un'affluenza stagionale tale da comportare un bisogno di assistenza farmaceutica superiore rispetto a quello garantito dalle farmacie esistenti, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle Aziende di promozione turistica territoriale e della classificazione di cui all'articolo 16 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ).
2. Il Comune autorizza l'apertura del dispensario indicando il periodo di apertura stagionale. La gestione del dispensario farmaceutico stagionale è affidata al titolare della farmacia più vicina o, in caso di rinuncia, ai titolari delle farmacie limitrofe che si susseguono in ordine di distanza. Esperiti tre tentativi, il Comune decide se proseguire col medesimo criterio o gestire direttamente il dispensario.
3. I Comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti che presentino le caratteristiche di cui al comma 1, possono istituire, sentita l'Azienda USL, una farmacia succursale aperta al pubblico per un periodo dell'anno determinato.
4. La farmacia succursale di cui al comma 3 è assegnata tramite pubblico concorso, indetto dalla Regione su richiesta del Comune interessato, cui partecipano i titolari di farmacie del medesimo Comune. Al fine di evitare che il concorso vada deserto, il Comune può richiedere di estenderne la partecipazione ai titolari delle farmacie comprese nell'ambito territoriale dell'Azienda USL.
5. Lo svolgimento del concorso e la gestione della farmacia succursale sono disciplinati dalle disposizioni statali vigenti in materia. Nei Comuni ove esista una sola farmacia, la succursale è assegnata al suo titolare ovvero, in caso di rinuncia, è messa a concorso tra i titolari delle farmacie comprese nell'ambito territoriale dell'Azienda USL.
6. L'apertura della farmacia succursale è autorizzata con provvedimento del Comune che indica il periodo di apertura durante l'anno. Il farmacista autorizzato all'apertura della farmacia succursale deve preporre alla sua direzione un farmacista iscritto all'albo professionale.
Titolo III
Servizio farmaceutico, turni e orari, vigilanza
Art. 10
Competenze del Comune
1. Sono di competenza del Comune le funzioni amministrative in materia di:
a) riconoscimenti e trasferimenti di titolarità delle farmacie, ivi compresi tutti gli adempimenti conseguenti all'applicazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 362 del 1991 e dell'articolo 12 della legge n. 475 del 1968 ;
b) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali e i dispensari farmaceutici;
c) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;
d) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico;
e) trasferimento delle farmacie all'interno della propria sede;
f) gestione provvisoria delle farmacie e autorizzazione alla cessione delle farmacie tra farmacisti aventi diritto;
g) decentramento delle farmacie ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 362 del 1991 . In presenza di più titolari interessati al decentramento, il Comune individua i criteri e le modalità per dare corso a una selezione;
h) chiusura delle farmacie succursali e dei dispensari farmaceutici qualora non sussistano più le ragioni che ne hanno determinato l'apertura, previste all'articolo 8, commi 1 e 4, e all'articolo 9, comma 1.
2. Il Comune riconosce la titolarità della farmacia, previa verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge e dell'effettiva apertura della farmacia. Il provvedimento di autorizzazione all'apertura e il riconoscimento della titolarità sono trasmessi all'Azienda USL territorialmente competente e alla Regione.
Art. 11
Competenze dell'Azienda Unità sanitaria locale
1. Sono di competenza dell'Azienda USL le funzioni amministrative in materia di:
a) erogazione di indennità e contributi alle farmacie rurali e ai dispensari farmaceutici secondo le norme della legge n. 221 del 1968 ;
b) disciplina dei turni notturni e festivi e delle ferie delle farmacie;
c) sostituzione temporanea del titolare o del direttore della farmacia;
d) raccolta delle comunicazioni pervenute da parte del direttore o del titolare della farmacia, in relazione all'assunzione e alla dimissione degli addetti all'esercizio farmaceutico;
e) tenuta ed aggiornamento dell'Albo nazionale dei titolari di farmacia e dell'archivio dati delle farmacie;
f) attività propositiva e di istruttoria degli atti di competenza del Comune;
g) vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale;
h) predisposizione della documentazione per la liquidazione delle competenze spettanti alle farmacie convenzionate;
i) istituzione e gestione del portale informativo di cui all'articolo 12;
j) ogni altro provvedimento in materia già di competenza del medico provinciale, non attribuito ad altri enti dalla legge.
Art. 12
Portale informativo sanitario e pubblicizzazione dei turni
1. Ogni Azienda USL attiva un portale informativo internet, o una sezione del portale aziendale, finalizzato a fornire informazioni ai cittadini relative al servizio farmaceutico.
2. Le informazioni contenute in tale portale sono fornite:
a) in formato testuale, accessibile alle persone con disabilità e con servizio multilingue;
b) in modalità georeferenziata attraverso una mappa grafica, sulla base dei dati che il Comune è tenuto a fornire all'Azienda USL;
c) in modalità ottimizzata anche per la fruizione da dispositivi mobili;
d) in formato open data, affinché siano fruibili ed eventualmente replicabili su altri dispositivi e portali informativi.
3. Il portale contiene le informazioni aggiornate sui turni delle farmacie, completi di tutti i dati richiesti all'articolo 13, comma 9, nonché le informazioni sulle ferie e altre indicazioni ritenute utili.
Art. 13
(prima sostituiti commi 5, 6 e 7 da art. 32 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 poi modificato comma 7 da art. 38 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14, poi modificati commi 8 e 9 da art. 13 L.R. 10 dicembre 2019, n. 29)
Orari e turni di apertura e chiusura delle farmacie
1. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie, stabiliti ai sensi del presente articolo, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà della farmacia aprire in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione al Comune e informi l'utenza mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.
2. L'orario minimo feriale e diurno settimanale non può essere inferiore a trentasei ore.
3. Il Comune fissa gli orari minimi di apertura giornaliera delle farmacie, sentito il competente servizio dell'Azienda USL, l'Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate.
4. L'Azienda USL, sentiti i Comuni interessati, l'Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate, stabilisce i turni diurni, notturni e festivi per garantire l'assistenza farmaceutica nel territorio di propria competenza. Comuni confinanti possono richiedere all'Azienda USL che la definizione di tali turni avvenga sull'insieme delle farmacie comprese nel loro territorio.
5. Nelle farmacie urbane il servizio farmaceutico prestato in turno è effettuato a battenti aperti, ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali, fatta salva la possibilità del Comune di stabilire che il turno notturno sia effettuato a battenti chiusi, purché sia assicurata la presenza di un farmacista all'interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile, o secondo le modalità previste al comma 6. Nelle farmacie rurali il servizio farmaceutico prestato in turno può essere effettuato anche a battenti chiusi, purché sia assicurata la presenza di un farmacista all'interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile o, previa autorizzazione del Comune, secondo le modalità previste al comma 6.
6. Nei casi previsti al comma 5, il Comune ha facoltà di stabilire che il turno possa essere effettuato per chiamata telefonica del farmacista, attivabile anche tramite il citofono della farmacia, garantendo risposta immediata e consegna dei farmaci entro un tempo massimo di trenta minuti dall'avvio della chiamata.
7. Il farmacista che svolge il turno a battenti chiusi oppure secondo le modalità previste al comma 6 ha l'obbligo di dispensare i medicinali richiesti, nonché dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia, prodotti destinati ad un'alimentazione particolare. La normativa nazionale che disciplina il diritto addizionale spettante al farmacista si applica sia in caso di dispensazione di uno o più medicinali, sia in caso di erogazione degli altri prodotti indicati nel presente comma.
8. La Regione, avvalendosi dell'Azienda USL, vigila sul corretto funzionamento del servizio per chiamata telefonica in reperibilità, con facoltà di sospenderne la possibilità per le farmacie inadempienti, fino al ripristino delle modalità indicate al comma 6....
9. L'indicazione dei turni delle farmacie deve comprendere denominazione, indirizzo e numero di telefono con cui contattare il farmacista in reperibilità. L'indicazione del numero telefonico è condizione per la concessione del turno notturno nella modalità di cui al comma 6....
10. È fatto obbligo a tutte le farmacie di esporre in modo visibile dall'esterno i turni con le informazioni richieste al comma 9.
11. L'Azienda USL pubblicizza i turni tramite il portale informativo di cui all'articolo 12.
12. Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo alle farmacie di dotarsi di croce verde. Per le farmacie collocate in aree extraurbane tale croce verde deve essere luminosa, con l'obbligo di tenerla accesa nelle ore notturne. Il Comune può stabilire il medesimo obbligo per le farmacie situate nelle aree urbane.
Art. 14
Chiusura per ferie
1. Per consentire al personale addetto alle farmacie di fruire delle ferie annuali, le farmacie possono osservare, nell'arco di un anno, la chiusura per il periodo massimo di trenta giorni, secondo le modalità e tempi stabiliti entro il 31 marzo di ciascun anno dall'Azienda USL, sentiti i Sindaci, l'Ordine dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate e tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica.
2. Fatte salve le chiusure autorizzate ai sensi dell'articolo 10, comma, 1 lettera d), la chiusura per ferie delle farmacie avviene per periodi non inferiori ad una settimana.
3. L'Azienda USL deve assicurare che sia data agli utenti adeguata informazione sulle farmacie che prestano servizio nei periodi di ferie, in particolare attraverso il portale informativo di cui all'articolo 12.
Art. 15
Consegna a domicilio di farmaci soggetti a prescrizione da parte delle farmacie convenzionate
1. Il servizio di consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione da parte delle farmacie convenzionate deve essere svolto nel rispetto del diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall'articolo 15 della legge n. 475 del 1968 e delle norme sulla protezione dei dati personali.
2. La consegna a domicilio di cui al comma 1 può essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta, sotto la responsabilità del farmacista.
3. In caso di prescrizione in formato digitale, la ricetta è rappresentata dal suo codice identificativo unitamente al codice fiscale dell'assistito; questi sono i dati da comunicare al farmacista per il ritiro dei farmaci presso la farmacia. Nel caso della consegna a domicilio tali dati possono essere comunicati al farmacista anche telefonicamente, via mail o mediante altra modalità telematica.
4. Il responsabile della farmacia assicura qualità e sicurezza del servizio.
5. Per esigenze di tutela della salute, la Regione, sentiti gli Ordini provinciali dei farmacisti e le associazioni di categoria, può adottare linee di indirizzo in materia di consegna dei farmaci al domicilio, volte a garantire qualità e sicurezza del servizio stesso.
Art. 16
Vigilanza sulle farmacie
1. L'attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie, anche relativamente al servizio di consegna a domicilio di farmaci, è esercitata dai competenti servizi dell'Azienda USL.
2. Le ispezioni ordinarie e straordinarie alle farmacie di cui alla vigente normativa vengono effettuate da un farmacista assistito da un medico del Dipartimento di sanità pubblica e da personale amministrativo appartenenti all'Azienda USL.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il personale addetto ricopre la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale e gode della autonomia tecnico-funzionale necessaria a garantire indipendenza alle attività di vigilanza.
Titolo IV
Attività e servizi erogabili in farmacia, diversi dalla dispensazione di medicinali
Art. 17
Attività e servizi erogabili in farmacia
1. In applicazione del principio della libertà di iniziativa economica e nel rispetto della tutela prioritaria del diritto alla salute, il titolare di esercizio farmaceutico, nei locali della farmacia, può svolgere le attività commerciali ed erogare i servizi, anche di carattere sanitario, che non interferiscono con l'attività principale di dispensazione dei farmaci.
2. Tutte le attività devono essere avviate e svolte nel rispetto della specifica normativa di settore vigente in materia, compresi i regolamenti locali. L'esercizio di servizi di rilievo sanitario e socio-sanitario soggetti a specifica autorizzazione è consentito nei locali idonei della farmacia previa acquisizione dell'autorizzazione stessa da parte del titolare di esercizio farmaceutico.
3. Per esigenze di tutela della salute, la Regione può, con proprio atto, subordinare l'esercizio di determinati servizi in farmacia al rispetto di specifici requisiti organizzativi e strutturali.
4. In ogni caso all'interno della farmacia è vietato l'esercizio di professioni sanitarie che abilitano alla prescrizione di medicinali.
5. Nel rispetto prioritario del diritto alla salute è dovere del farmacista che i prodotti sugli scaffali vengano disposti e le informazioni su prodotti e servizi vengano fornite in modo da garantire la distinguibilità da parte dei cittadini fra prodotti sanitari e altri prodotti prettamente commerciali.
Titolo V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 18
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati derivanti dall'introduzione della disciplina regionale in materia di organizzazione del servizio farmaceutico, di cui al Titolo II.
2. A tal fine, dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni quattro anni, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisce, in particolare, informazioni sull'andamento del procedimento di revisione delle piante organiche, sul numero di nuove sedi farmaceutiche individuate, sul concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche per il privato esercizio e sulle farmacie istituite nei luoghi ad alto transito ai sensi dell'articolo 7.
3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 19
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 6 e dall'articolo 9, commi 4 e 5, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, al capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti", del bilancio di previsione 2016 - 2018.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
Art. 20
Norme di prima applicazione e norme transitorie
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni sono tenuti a ridisegnare, in base alla definizione di cui all'articolo 3, la propria pianta organica, tenendo conto anche dell'individuazione delle eventuali nuove farmacie da istituire.
2. La Regione subentra nei procedimenti amministrativi in corso presso le Province dalla data dell'effettivo trasferimento delle relative risorse strumentali.
Art. 21
(sostituito comma 2 da art. 33 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25)
Disposizioni finali
1. La Regione può emanare linee guida per garantire l'uniforme applicazione della presente legge sul territorio regionale, anche attraverso la definizione di modulistica unica regionale, nonché per definire le attività di vigilanza non ricomprese nell'articolo 16 e la concessione di deroghe temporali.
2. La Giunta regionale individua, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, i criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali con contributi il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio. All'erogazione dei contributi si provvede attraverso le Aziende Usl che curano altresì la relativa istruttoria.
Art. 22
Abrogazioni
1. Il Titolo IV e l'articolo 49 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica) sono abrogati.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione delle norme contenute negli articoli 185 e 186 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) ai sensi dell'articolo 88 della legge regionale n. 13 del 2015.
Titolo VI
Norme in materia di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali
Art. 23
Obbligo di disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali
1. Al fine di consentire una più efficiente gestione delle liste di attesa da parte delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale, l'assistito che ha prenotato una prestazione specialistica ambulatoriale e non possa o non intenda presentarsi nel giorno e nell'ora fissati, è tenuto a disdire la prenotazione almeno due giorni lavorativi prima della data fissata.
2. L'assistito, anche se esente, che non si presenta alla data e all'ora della prestazione prenotata ed omette, senza idonea giustificazione, di effettuare la disdetta nei termini indicati al comma 1, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pari alla quota ordinaria di partecipazione al costo (ticket) stabilita dalle norme vigenti alla data dell'appuntamento, per la prestazione prenotata e non usufruita, nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. La sanzione amministrativa è applicata e riscossa dall'Azienda USL territorialmente competente in relazione alla struttura presso la quale è stato fissato l'appuntamento, ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). Alla medesima Azienda sono attribuiti i relativi proventi.
3. Con successivo provvedimento la Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, disciplina le modalità operative per le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale al fine della corretta applicazione del presente articolo e della sua più ampia informazione all'utenza, le cause di giustificazione, nonché la decorrenza delle misure indicate al comma 2.