LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 2
NORME REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI E DI PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 11
Competenze dell'Azienda Unità sanitaria locale
1. Sono di competenza dell'Azienda USL le funzioni amministrative in materia di:
a) erogazione di indennità e contributi alle farmacie rurali e ai dispensari farmaceutici secondo le norme della legge n. 221 del 1968 ;
b) disciplina dei turni notturni e festivi e delle ferie delle farmacie;
c) sostituzione temporanea del titolare o del direttore della farmacia;
d) raccolta delle comunicazioni pervenute da parte del direttore o del titolare della farmacia, in relazione all'assunzione e alla dimissione degli addetti all'esercizio farmaceutico;
e) tenuta ed aggiornamento dell'Albo nazionale dei titolari di farmacia e dell'archivio dati delle farmacie;
f) attività propositiva e di istruttoria degli atti di competenza del Comune;
g) vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale;
h) predisposizione della documentazione per la liquidazione delle competenze spettanti alle farmacie convenzionate;
i) istituzione e gestione del portale informativo di cui all'articolo 12;
j) ogni altro provvedimento in materia già di competenza del medico provinciale, non attribuito ad altri enti dalla legge.