LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 2
NORME REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI E DI PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 15
Consegna a domicilio di farmaci soggetti a prescrizione da parte delle farmacie convenzionate
1. Il servizio di consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione da parte delle farmacie convenzionate deve essere svolto nel rispetto del diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall'articolo 15 della legge n. 475 del 1968 e delle norme sulla protezione dei dati personali.
2. La consegna a domicilio di cui al comma 1 può essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta, sotto la responsabilità del farmacista.
3. In caso di prescrizione in formato digitale, la ricetta è rappresentata dal suo codice identificativo unitamente al codice fiscale dell'assistito; questi sono i dati da comunicare al farmacista per il ritiro dei farmaci presso la farmacia. Nel caso della consegna a domicilio tali dati possono essere comunicati al farmacista anche telefonicamente, via mail o mediante altra modalità telematica.
4. Il responsabile della farmacia assicura qualità e sicurezza del servizio.
5. Per esigenze di tutela della salute, la Regione, sentiti gli Ordini provinciali dei farmacisti e le associazioni di categoria, può adottare linee di indirizzo in materia di consegna dei farmaci al domicilio, volte a garantire qualità e sicurezza del servizio stesso.