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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 2

NORME REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI E DI PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI

Capo I
Competenze
Art. 2
Competenze
1. In materia di distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio regionale, alla Regione, ai Comuni e alle Aziende Unità sanitarie locali (USL) sono confermate le competenze e le funzioni individuate dall'articolo 64 della legge regionale n. 13 del 2015.
2. Per una migliore distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici, le funzioni amministrative comunali in materia sono esercitate preferibilmente dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012 n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).

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