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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 2

NORME REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI E DI PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI

Capo III
Altre disposizioni
Art. 8
Istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici
1. Qualora il Comune rilevi difficoltà da parte della popolazione nell'approvvigionamento di medicinali, anche su segnalazione dell'Azienda USL, istituisce ed autorizza l'apertura dei dispensari farmaceutici secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 Sito esterno (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) come modificato dall'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362 Sito esterno (Norme di riordino del settore farmaceutico).
2. La gestione del dispensario farmaceutico è affidata al titolare della farmacia più vicina; in caso di rinuncia la gestione è affidata ai titolari delle farmacie limitrofe che si susseguono in ordine di distanza. Esperiti tre tentativi, il Comune decide se proseguire col medesimo criterio o gestire direttamente il dispensario. Nel caso in cui non sussistano le condizioni di economicità ed efficienza per l'apertura del dispensario, il Comune stesso può rispondere al bisogno di assistenza farmaceutica della popolazione di riferimento attivando la consegna al domicilio dei farmaci, garantendo qualità e sicurezza del servizio.
3. Il Comune definisce l'orario minimo di apertura assicurato dal dispensario, senza includerlo nella programmazione dei turni di cui all'articolo 13.
4. Il Comune, in accordo con l'Azienda USL, può autorizzare l'apertura di dispensari farmaceutici anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1 nei centri abitati privi di assistenza farmaceutica, qualora sussista una oggettiva difficoltà degli abitanti a raggiungere la sede farmaceutica più vicina.
Art. 9
Istituzione e gestione di dispensari farmaceutici stagionali e di farmacie succursali
1. I Comuni con le caratteristiche di stazione di soggiorno e di cura o balneari o d'interesse turistico e con popolazione residente non superiore a 12.500 abitanti, possono istituire, sentita l'Azienda USL, i dispensari farmaceutici stagionali previsti dall'articolo 1 della legge n. 221 del 1968 Sito esterno qualora, in periodi individuati, si determini un'affluenza stagionale tale da comportare un bisogno di assistenza farmaceutica superiore rispetto a quello garantito dalle farmacie esistenti, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle Aziende di promozione turistica territoriale e della classificazione di cui all'articolo 16 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno).
2. Il Comune autorizza l'apertura del dispensario indicando il periodo di apertura stagionale. La gestione del dispensario farmaceutico stagionale è affidata al titolare della farmacia più vicina o, in caso di rinuncia, ai titolari delle farmacie limitrofe che si susseguono in ordine di distanza. Esperiti tre tentativi, il Comune decide se proseguire col medesimo criterio o gestire direttamente il dispensario.
3. I Comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti che presentino le caratteristiche di cui al comma 1, possono istituire, sentita l'Azienda USL, una farmacia succursale aperta al pubblico per un periodo dell'anno determinato.
4. La farmacia succursale di cui al comma 3 è assegnata tramite pubblico concorso, indetto dalla Regione su richiesta del Comune interessato, cui partecipano i titolari di farmacie del medesimo Comune. Al fine di evitare che il concorso vada deserto, il Comune può richiedere di estenderne la partecipazione ai titolari delle farmacie comprese nell'ambito territoriale dell'Azienda USL.
5. Lo svolgimento del concorso e la gestione della farmacia succursale sono disciplinati dalle disposizioni statali vigenti in materia. Nei Comuni ove esista una sola farmacia, la succursale è assegnata al suo titolare ovvero, in caso di rinuncia, è messa a concorso tra i titolari delle farmacie comprese nell'ambito territoriale dell'Azienda USL.
6. L'apertura della farmacia succursale è autorizzata con provvedimento del Comune che indica il periodo di apertura durante l'anno. Il farmacista autorizzato all'apertura della farmacia succursale deve preporre alla sua direzione un farmacista iscritto all'albo professionale.

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