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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 2

NORME REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI E DI PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI

Art. 5

(prima aggiunto comma 1 bis da art. 12 L.R. 1 agosto 2017, n. 18, poi abrogato da art. 13 L.R. 10 dicembre 2019, n. 29)

Apertura delle farmacie comunali
1. Il Comune deve aprire la farmacia sulla quale ha indicato di voler esercitare il diritto di prelazione entro il termine di un anno dall'approvazione della pianta organica, dandone comunicazione alla Regione. Decorso tale termine senza che il Comune abbia aperto la farmacia, esso decade dalla titolarità della sede stessa e la Regione la assegna mediante la procedura concorsuale di cui all'articolo 6.
1 bis. abrogato.

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