LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 4
LEGGE EUROPEA PER IL 2021
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2021, n. 19
Art. 25
(Modificato comma 1 da art. 7 L.R. 28 dicembre 2021, n. 19)
Enti gestori dei Siti della Rete natura 2000
1.
La gestione dei Siti della Rete natura 2000 ricompresi anche solo parzialmente in una o più aree protette è di competenza degli Enti gestori di tali aree, ognuno per il territorio di propria competenza.
La gestione delle porzioni dei Siti della Rete Natura 2000 esterne alle aree protette nazionali è di competenza della Regione salvo diverso specifico accordo fra l’Ente gestore dell’area protetta nazionale e la Regione.
2.
La gestione dei Siti della Rete natura 2000 esterni alle aree protette è di competenza della Regione.
3.
Ai fini dell’attribuzione delle competenze ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo:
a)
tra le aree protette non vanno considerate le aree di riequilibrio ecologico di cui all’
articolo 4, comma 1, lett. e), della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000);
b)
nel territorio delle aree protette vanno ricomprese le aree contigue dei parchi come perimetrate dai rispettivi provvedimenti istitutivi e strumenti di pianificazione.