LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 4
LEGGE EUROPEA PER IL 2021
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2021, n. 19
Art. 26
(Modificato comma 2 da art. 8 L.R. 28 dicembre 2021, n. 19)
Valutazione di incidenza
1.
La valutazione di incidenza, prevista dall’articolo 5, commi da 1 a 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), è effettuata dall’Ente gestore del Sito della Rete natura 2000 interessato.
2.
Nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti e gli interventi indicati dall’articolo 5, commi da 1 a 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 interessino più Siti della Rete natura 2000, la valutazione di incidenza è effettuata dall’Ente gestore di ciascun Sito per il territorio di propria competenza.
Qualora vi siano più Enti gestori, la valutazione di incidenza è effettuata dall’Ente gestore maggiormente interessato dal piano, dal progetto o dall’intervento, acquisiti i pareri degli altri enti gestori interessati.
3.
La valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, acquisito il parere dell’Ente di gestione dell’area protetta, nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti e gli interventi indicati dall’articolo 5, commi da 1 a 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 riguardino il territorio di aree protette esterne ai Siti della Rete natura 2000 e il Sito interessato sia gestito dalla Regione.
4.
Le procedure di valutazione di incidenza di cui all’
articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono ricomprese nell’ambito della Valutazione ambientale strategica (VAS) e della Valutazione di impatto ambientale (VIA) secondo le modalità indicate dall’
articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).