LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 4
LEGGE EUROPEA PER IL 2021
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2021, n. 19
Art. 28
Abrogazioni di leggi regionali
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)
articoli 5 ,
6 ,
7 e
8 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
b)
lettere c) e g) del comma 2, dell’articolo 3, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano);
c)
lettere b) ed e) del comma 2, dell’articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);
d)
articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016);
e)
articolo 22 della legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2016);
f)
articolo 14 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021).