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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 4

LEGGE EUROPEA PER IL 2021

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2021, n. 19

Art. 3
1. Il testo dell’ articolo 23 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 23
Qualificazione degli operatori
1. Nell’ambito delle proprie competenze, e coerentemente con le disposizioni nazionali in materia di cui al comma 1 ter dell’articolo 4 ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Sito esterno (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), la Regione promuove la qualificazione degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo conto della necessità di garantire la loro adeguata competenza e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, considerando tra l'altro il livello di formazione professionale conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni. I piani ed i programmi di cui all’articolo 9 definiscono le modalità attraverso cui l’ammissibilità degli interventi ivi previsti è subordinata al possesso dei requisiti prescritti da parte dell’operatore che installa tali sistemi.”.

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