LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 4
LEGGE EUROPEA PER IL 2021
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2021, n. 19
Art. 31
Sostituzione dell’
articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2006
1.
L’
articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2006 è sostituito dal seguente:
“Art. 3
Autorità competente
1.
Il nullaosta di categoria B di cui all'
articolo 52 del decreto legislativo e le eventuali spedizioni di relativi rifiuti radioattivi di cui all’articolo 57 per le attività comportanti esposizioni a scopo medico e medico veterinario, e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie è rilasciato dal Comune nel cui territorio è ubicato l'insediamento, in relazione all'idoneità dell’ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature, della qualificazione del personale addetto e alle conseguenze di eventuali incidenti. Nel caso di sorgenti mobili il nullaosta è richiesto al Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa del titolare della richiesta ove sono detenute le sorgenti quando non vengono utilizzate in campo.
2.
L'autorizzazione all'allontanamento dei materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a sola notifica, in applicazione del
decreto legislativo n. 101 del 2020 , è rilasciata dalla Regione che si avvale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE) ai sensi dell’
articolo 16, comma 2, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).
3.
La Regione e i Comuni, nell'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge, si avvalgono degli Organismi tecnici di cui all'articolo 5, nonché delle strutture addette alla vigilanza, di cui all'articolo 6. Di tali Organismi e strutture possono altresì avvalersi le amministrazioni dello Stato nell'esercizio delle competenze loro spettanti ai sensi del
decreto legislativo n. 101 del 2020 .”.