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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 4

LEGGE EUROPEA PER IL 2021

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2021, n. 19

Capo I
Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)
Art. 2
1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 è sostituita dalla seguente:
“f) l’attuazione delle direttive dell’Unione europea di cui al successivo titolo IV, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale;”.
Art. 3
1. Il testo dell’ articolo 23 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 23
Qualificazione degli operatori
1. Nell’ambito delle proprie competenze, e coerentemente con le disposizioni nazionali in materia di cui al comma 1 ter dell’articolo 4 ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Sito esterno (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), la Regione promuove la qualificazione degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo conto della necessità di garantire la loro adeguata competenza e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, considerando tra l'altro il livello di formazione professionale conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni. I piani ed i programmi di cui all’articolo 9 definiscono le modalità attraverso cui l’ammissibilità degli interventi ivi previsti è subordinata al possesso dei requisiti prescritti da parte dell’operatore che installa tali sistemi.”.
Art. 4
1.
La rubrica del  capo II del titolo IV della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituita dalla seguente:
“Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE e della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.”.
Art. 5
1. L’ articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 25
Requisiti di prestazione energetica degli edifici
1. In attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 e in conformità ai principi indicati dalla legislazione dello Stato, con atto di coordinamento tecnico adottato con le modalità e gli effetti dell' articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013, al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nonché di promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici sono stabiliti i requisiti minimi di prestazione energetica per la progettazione e realizzazione di:
a) edifici di nuova costruzione;
b) edifici esistenti sottoposti a intervento edilizio, ivi compresa l’installazione di nuovi impianti;
c) elementi edilizi o sistemi tecnici per l’edilizia rinnovati o sostituiti.
2. L’atto di coordinamento di cui al comma 1, tenendo conto e nel rispetto dei criteri previsti dalla Direttiva comunitaria e dei provvedimenti nazionali in materia, definisce le modalità per garantire:
a) l’applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici;
b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi di prestazione agli edifici ed unità immobiliari, ivi compresa la quota di consumi da coprire mediante utilizzo di energia da fonti rinnovabili, che devono essere rispettati per le diverse tipologie di intervento edilizio, nonché la relativa gradualità di applicazione ed i casi di esclusione di cui all’articolo 25 octies bis, tenendo conto in particolare:
1) delle condizioni climatiche e territoriali esterne, della destinazione d'uso e delle caratteristiche ed età degli edifici;
2) della valutazione dello stato dell'arte, dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali nazionali, anche al fine di promuovere l'innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi che consentano di ridurre l'impatto ambientale degli edifici, nella fase di costruzione, di gestione e di smantellamento;
3) della valutazione tecnico-economica di convenienza, fondata sull'analisi costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici;
4) della determinazione delle condizioni in relazione alle quali prevedere l'impiego di impianti centralizzati per gli edifici di nuova costruzione e il mantenimento di tali impianti per edifici esistenti che ne sono dotati;
5) della previsione dell'obbligo di installazione di sistemi di controllo attivo ed automazione dei sistemi edilizi ed impiantistici, ivi compresi i sistemi per la termoregolazione degli ambienti e per la contabilizzazione autonoma dell'energia termica per gli impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale o estiva al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti;
6) della previsione dell'obbligo di dotare entro il 1° gennaio 2025, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, di sistemi di automazione e controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 4, e all’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni;
7) le caratteristiche degli edifici a energia quasi zero, nonché il termine entro il quale prevedere l’obbligo che gli edifici di nuova realizzazione abbiano tali caratteristiche, differenziando quello per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, e quello per tutti gli altri edifici;
c) l’integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici di nuova costruzione, negli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, nonché i casi di eventuale esclusione.
3. L’atto di coordinamento di cui al comma 1 definisce inoltre:
a) le modalità con cui sono raccolti i dati relativi ai punti di ricarica installati, con particolare riferimento a quelli accessibili al pubblico, al fine di favorirne e promuoverne l'utilizzo da parte della collettività, anche sfruttando la Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all' articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 Sito esterno (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi);
b) le misure volte a favorire la semplificazione dell'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti;
c) le misure per la promozione della mobilità dolce e verde e la pianificazione urbana.
4. L’atto di coordinamento tecnico definisce altresì il modello e i contenuti minimi della relazione tecnica e dell'attestato di qualificazione energetica, nonché le relative procedure di redazione, tenendo conto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 15 del 2013. L'attestato di qualificazione energetica è predisposto anche al fine di semplificare il processo di rilascio dell'attestato di prestazione energetica di cui al successivo articolo 25 ter. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito dell’eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio nonché, nel sottoscriverlo, qual è o è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.”.
Art. 6
1.
Nel comma 2 dell’articolo 25 ter della legge regionale n. 26 del 2004 dopo le parole
“comma 1”
sono inserite le parole
“e comma 1 bis”
.
2.
Dopo la lettera a) del comma 4 dell’articolo 25 ter della legge regionale n. 26 del 2004 è inserita la seguente lettera: 
“a bis) i casi nei quali deve essere prodotto un Attestato di Prestazione Energetica e le condizioni per il suo utilizzo, i casi di esclusione di cui all’articolo 25 novies, nonché il ruolo e le responsabilità dei diversi operatori coinvolti, anche al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste nel caso di inadempienza;”.
Art. 7
Introduzione dell’articolo 25 octies bis nella legge regionale n. 26 del 2004
1. Dopo l’ articolo 25 octies della legge regionale n. 26 del 2004 è inserito il seguente:
“Art. 25 octies bis
Esclusioni
1. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al capo II le seguenti categorie di edifici:
a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell' articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Sito esterno (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Sito esterno), fatto salvo quanto disposto ai commi 2 e 3;
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
d) gli edifici dichiarati inagibili o collabenti;
e) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
f) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 Sito esterno (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell' art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 Sito esterno), quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione; resta fermo in ogni caso quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici secondo quanto previsto all’articolo 25 comma 2 lett. c);
g) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
2. Per gli edifici di cui al comma 1, lettera a), le disposizioni di cui al capo II si applicano limitatamente alle disposizioni concernenti:
a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 25 ter;
b) l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui agli articoli 25 quater, 25 quinquies e 25 sexies.
3. Gli edifici di cui al comma 1, lettera a), sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 25 solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 Sito esterno, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.
4. Per gli edifici di cui al comma 1, lettera e), le disposizioni di cui al capo II si applicano limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica e purché non riscaldate utilizzando reflui energetici del processo produttivo.”.
Art. 8
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 quindecies della legge regionale n. 26 del 2004 è inserito il seguente comma:
“1 bis. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui all’ articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 192 del 2005 Sito esterno, la Regione provvede all’irrogazione delle sanzioni ivi previste conformemente alle modalità indicate.”.

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