LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 4
LEGGE EUROPEA PER IL 2021
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2021, n. 19
Capo II
Modifiche alla
legge regionale 16 dicembre 2020, n. 9 (Disciplina delle assegnazioni delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kW e determinazioni di canoni)
Art. 9
Modifiche all’
articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2020
1.
All’articolo 3, comma 2, ultimo periodo della
legge regionale n. 9 del 2020, le parole
“, salvo indennizzo”
sono soppresse.
Art. 10
Modifiche all’
articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2020
1.
All’
articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 9 del 2020, le parole “
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT)”
sono sostituite dalle parole
“ai sensi dell’articolo 14, comma 3;”.
Art. 11
Modifiche all’
articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2020
1.
All’
articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2020, dopo le parole
“18 mesi”
sono aggiunte le parole
“, fatta salva l’applicazione di un termine inferiore qualora la normativa statale sopravvenuta preveda termini inferiori in materia di VIA.”.
Art. 12
Modifiche all’
articolo 14 della legge regionale n. 9 del 2020
1.
All’
articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2020, dopo la parola
“BURERT”
sono aggiunte le parole
“, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oltre che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a seconda che si tratti di concessione di rilevanza nazionale o anche transfrontaliera”.
Art. 13
Modifiche all’
articolo 15 della legge regionale n. 9 del 2020
1.
All’
articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2020, la parola
“definisce”
è sostituita dalla parola
“prevede”
e le parole
“con particolare riguardo”
sono sostituite dalla parola
“relativi”.
Art. 14
Modifiche all’
articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2020
1.
All’
articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2020, la parola
“definisce”
è sostituita con la parola
“prevede”
e le parole
“con particolare riferimento ai seguenti aspetti”
sono sostituite dalle parole
“relativi a”.
Art. 15
Modifiche all’
articolo 17 della legge regionale n. 9 del 2020
1.
All’
articolo 17 della legge regionale n. 9 del 2020, la parola
“definisce”
è sostituita con la parola
“prevede”
e le parole
“con particolare riferimento ai seguenti aspetti”
sono sostituite dalla parola
“relativi”.
Art. 16
Modifiche all’
articolo 18 della legge regionale n. 9 del 2020
1.
All’
articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2020, le parole
“, in particolare,”
sono soppresse.
Art. 17
Modifiche all’
articolo 19 della legge regionale n. 9 del 2020
Art. 18
Modifiche all’
articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2020
1.
All’
articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2020, le parole
“lettere c) e d)”
sono sostituite dalle parole
“alla lettera d)”.
Art. 19
Modifiche all’
articolo 27 della legge regionale n. 9 del 2020
1.
All’
articolo 27, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2020, dopo le parole
“210 giorni”
sono aggiunte le parole
“fatta salva l’applicazione di un termine inferiore qualora la normativa statale sopravvenuta preveda termini inferiori in materia di VIA”.
Art. 20
Modifiche all’
articolo 29 della legge regionale n. 9 del 2020
1.
All’
articolo 29 della legge regionale n. 9 del 2020, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 21
Modifiche all’
articolo 30 della legge regionale n. 9 del 2020
1.
All’
articolo 30, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2020, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
“Il bando di gara può prevedere limitazioni all’avvalimento delle capacità di altri soggetti sulla base di opportune valutazioni in coerenza con quanto previsto in materia dal
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ”.
Art. 22
Modifiche all’
articolo 34 della legge regionale n. 9 del 2020
1.
All’
articolo 34, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2020, dopo le parole
“per l’anno successivo”
sono aggiunte le parole
“, valutate le linee guida dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in materia.”.
Art. 23
Modifiche all’
articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2020
1.
All’
articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2020, le parole
“del Piano di tutela delle acque,”
sono sostituite dalle parole
“dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela”.
Art. 24
Modifiche all’
articolo 39 della legge regionale n. 9 del 2020
1.
All’
articolo 39, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2020, le parole
“in quanto compatibili”
sono soppresse.