LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 4
LEGGE EUROPEA PER IL 2021
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2021, n. 19
Capo IV
Modifiche alla
legge regionale 10 febbraio 2006, n. 1 (Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti)
Art. 29
Modifiche all’
articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2006
1.
All’
articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 1, il periodo
“17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modifiche, di seguito indicato come 'decreto legislativo', nonché dal
decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche)”
, è sostituito con il seguente:
“31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’
articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 )”.
Art. 30
Modifiche all’
articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2006
1.
Al
comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
2.
Nel
comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2006 le parole
“dall'articolo 28 e dall'articolo 33”
sono sostituite dalle parole:
“dall’articolo 51 e dall’articolo 59”.
3.
Nel
comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2006, le parole
“Capo II”
sono sostituite con:
“Titolo II”.
Art. 31
Sostituzione dell’
articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2006
1.
L’
articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2006 è sostituito dal seguente:
“Art. 3
Autorità competente
1.
Il nullaosta di categoria B di cui all'
articolo 52 del decreto legislativo e le eventuali spedizioni di relativi rifiuti radioattivi di cui all’articolo 57 per le attività comportanti esposizioni a scopo medico e medico veterinario, e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie è rilasciato dal Comune nel cui territorio è ubicato l'insediamento, in relazione all'idoneità dell’ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature, della qualificazione del personale addetto e alle conseguenze di eventuali incidenti. Nel caso di sorgenti mobili il nullaosta è richiesto al Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa del titolare della richiesta ove sono detenute le sorgenti quando non vengono utilizzate in campo.
2.
L'autorizzazione all'allontanamento dei materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a sola notifica, in applicazione del
decreto legislativo n. 101 del 2020 , è rilasciata dalla Regione che si avvale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE) ai sensi dell’
articolo 16, comma 2, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).
3.
La Regione e i Comuni, nell'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge, si avvalgono degli Organismi tecnici di cui all'articolo 5, nonché delle strutture addette alla vigilanza, di cui all'articolo 6. Di tali Organismi e strutture possono altresì avvalersi le amministrazioni dello Stato nell'esercizio delle competenze loro spettanti ai sensi del
decreto legislativo n. 101 del 2020 .”.
Art. 32
Sostituzione dell’
articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2006
1.
L’
articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2006 è sostituito dal seguente:
“Art. 4
Procedure per il rilascio del nullaosta preventivo e dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti
1.
Le domande di nullaosta e di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti provenienti da pratiche soggette a nulla osta di categoria B devono essere presentate al Comune titolare del procedimento autorizzativo della pratica. Il Comune trasmette la domanda all'Organismo tecnico che deve esprimere il proprio parere entro i successivi sessanta giorni. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale parere il Comune rilascia il provvedimento finale.
2.
Le domande di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti provenienti da pratiche soggette a sola notifica, sia nel caso di sorgenti di radiazioni naturali, sia da sostanze radioattive, devono essere presentate all’autorità regionale competente che trasmette la domanda all'Organismo tecnico di cui all’articolo 5 competente per territorio, che deve esprimere il proprio parere entro i successivi sessanta giorni. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale parere l’autorità regionale competente rilascia il provvedimento finale. In caso di diniego dell’autorizzazione resta ferma la possibilità di avanzare la richiesta ai sensi del comma 1.
3.
I criteri tecnici di radioprotezione ai fini del rilascio del nulla osta di categoria B, ivi compresi le modalità di presentazione e i contenuti della domanda, sono quelli indicati nell’
allegato XIV del decreto legislativo n. 101 del 2020 .
4.
L’istanza di autorizzazione all’allontanamento deve essere corredata:
a)
dalle informazioni e dalla documentazione stabilite nell’
allegato IX del decreto legislativo n. 101 del 2020 per le pratiche soggette a notifica;
b)
dalle informazioni e dalla documentazione stabilite rispettivamente nell’
allegato XIV del decreto legislativo n. 101 del 2020 per le pratiche soggette a nulla osta di categoria B;
c)
dalle informazioni e dalla documentazione stabilite nell’
allegato IV del decreto legislativo n. 101 del 2020 per le pratiche con sorgenti di radiazioni naturali soggette a notifica.
5.
Nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento, e comunque alle prescrizioni tecniche in esso contenute, l'interessato è tenuto a richiedere un nuovo nulla osta preventivo o una nuova autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti.
6.
Per le strutture sanitarie di nuova realizzazione il nullaosta è rilasciato dall'autorità competente, di cui all'articolo 3 della presente legge, contestualmente all'autorizzazione di cui alla
legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della
legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008), acquisito il preventivo parere dell’Organismo tecnico di cui al seguente articolo 5.”.
Art. 33
Modifiche all’
articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2006
1.
All’
articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2006, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis.
La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata dal
titolo XI del decreto legislativo n. 101 del 2020 nel rispetto dei principi di cui al
titolo I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'
articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).”.
Art. 34
Abrogazione dell’
articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2006
Art. 35
Modifiche all’
articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2006
1.
Nell’
articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2006 la parola
“ARPA”
è sostituita dalla seguente:
“ARPAE”.
2.
All’
articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2006 dopo le parole
“radioattività ambientale”
sono inserite le seguenti parole:
“all’attuazione del Piano nazionale radon”.
Art. 36
Sostituzione dell’
articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2006
1.
L’
articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2006 è sostituito dal seguente:
“Art. 9
Norme transitorie e finali
1.
La composizione e i pareri degli Organismi tecnici, precedenti alle modifiche legislative in attuazione delle direttive comunitarie recepite nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 101 del 2020, conservano la loro efficacia.
2.
Per tutto quanto non previsto e regolamentato dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, trova applicazione il
decreto legislativo n. 101 del 2020 .”.