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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 4

LEGGE EUROPEA PER IL 2021

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2021, n. 19

Capo VI
Valutazione dell’impatto di genere ex ante
Art. 39
Introduzione dell’articolo 42 bis nella legge regionale n. 6 del 2014
1. Dopo l’ articolo 42 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere), nel Titolo XI “Sistema di verifica e di valutazione” , è inserito il seguente:
“Art. 42 bis
Valutazione dell’impatto di genere ex ante
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di conseguire l'applicazione del principio di eguaglianza tra donne e uomini e l'effettiva parità tra i generi in ogni ambito della società, effettua di norma e salvo motivate ragioni d’urgenza, la valutazione dell’impatto di genere ex ante per migliorare la qualità e l’efficacia delle leggi regionali, in coerenza con le finalità e i principi di cui alla legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l’attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale). La Regione Emilia-Romagna individua tra gli ambiti prioritari a cui applicare la valutazione dell’impatto di genere ex ante lavoro, salute, welfare, educazione, cultura, sport, formazione, cooperazione internazionale, sviluppo, agenda digitale.
2. La valutazione ex ante è effettuata dagli organismi competenti per la predisposizione degli atti ed è presentata alla Commissione assembleare referente.
3. La valutazione prende in esame la coerenza interna delle leggi per quanto riguarda in particolare:
a) gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile, la Strategia europea per la parità di genere, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché la presente legge relativamente al conseguimento dell’uguaglianza di genere e della democrazia paritaria;
b) l’adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione, con particolare attenzione alla intersezionalità delle discriminazioni, alle discriminazioni multiple e alle persone con disabilità;
c) l’assegnazione delle risorse di bilancio;
d) la tipologia degli indicatori utilizzati tra quelli individuati dal regolamento di cui al comma 4;
e) in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b);
f) l’adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione dei processi previsti;
g) l’idoneità delle procedure per la verifica e controllo e per la raccolta dati necessaria per l’effettuazione delle valutazioni comparabili sulla parità tra i generi, nonché statistiche disaggregate in base al sesso;
h) l’eventuale definizione di ulteriori ipotesi di revisione, abrogazione, modifica, miglioramento delle leggi, regolamenti e atti di programmazione generale presi in esame alla luce dei risultati di processi valutativi effettuati sull’impatto di genere.
4. La Giunta, previa intesa con l’ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, adotta il regolamento attuativo per l’applicabilità delle valutazioni dell’impatto di genere ex ante entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, a seguito del quale sarà individuato il Nucleo Operativo d’Impatto (NOI), necessario per rendere efficace il presente articolo.
5. La Regione Emilia-Romagna, entro il 30 giugno di ogni anno, cura la pubblicazione del rapporto annuale sull'impatto di genere delle valutazioni effettuate, recante in allegato eventuali dati statistici e analisi quali-quantitative. Il rapporto integrale è reso disponibile anche nei siti internet istituzionali.
6. Tutte le valutazioni previste dal presente articolo sono rese pubbliche.”.

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