LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 4
LEGGE EUROPEA PER IL 2021
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2021, n. 19
Art. 21
Modifiche all’
articolo 30 della legge regionale n. 9 del 2020
1.
All’
articolo 30, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2020, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
“Il bando di gara può prevedere limitazioni all’avvalimento delle capacità di altri soggetti sulla base di opportune valutazioni in coerenza con quanto previsto in materia dal
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ”.