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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 4

LEGGE EUROPEA PER IL 2021

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2021, n. 19

Art. 25

(Modificato comma 1 da art. 7 L.R. 28 dicembre 2021, n. 19)

Enti gestori dei Siti della Rete natura 2000
1. La gestione dei Siti della Rete natura 2000 ricompresi anche solo parzialmente in una o più aree protette è di competenza degli Enti gestori di tali aree, ognuno per il territorio di propria competenza. La gestione delle porzioni dei Siti della Rete Natura 2000 esterne alle aree protette nazionali è di competenza della Regione salvo diverso specifico accordo fra l’Ente gestore dell’area protetta nazionale e la Regione.
2. La gestione dei Siti della Rete natura 2000 esterni alle aree protette è di competenza della Regione.
3. Ai fini dell’attribuzione delle competenze ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo:
a) tra le aree protette non vanno considerate le aree di riequilibrio ecologico di cui all’ articolo 4, comma 1, lett. e), della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000);
b) nel territorio delle aree protette vanno ricomprese le aree contigue dei parchi come perimetrate dai rispettivi provvedimenti istitutivi e strumenti di pianificazione.

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