LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 4
LEGGE EUROPEA PER IL 2021
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2021, n. 19
Art. 29
Modifiche all’
articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2006
1.
All’
articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 1, il periodo
“17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modifiche, di seguito indicato come 'decreto legislativo', nonché dal
decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche)”
, è sostituito con il seguente:
“31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’
articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 )”.