LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 4
LEGGE EUROPEA PER IL 2021
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2021, n. 19
Art. 36
Sostituzione dell’
articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2006
1.
L’
articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2006 è sostituito dal seguente:
“Art. 9
Norme transitorie e finali
1.
La composizione e i pareri degli Organismi tecnici, precedenti alle modifiche legislative in attuazione delle direttive comunitarie recepite nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 101 del 2020, conservano la loro efficacia.
2.
Per tutto quanto non previsto e regolamentato dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, trova applicazione il
decreto legislativo n. 101 del 2020 .”.