Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 4

LEGGE EUROPEA PER IL 2021

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2021, n. 19

Art. 38
1. Nell’ articolo 34 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), sono inseriti i seguenti commi:
“8 bis. Le azioni di cui all’articolo 30 realizzate dagli Enti locali mediante interventi per la diminuzione delle emissioni inquinanti e della congestione di traffico nelle città, a beneficio della mobilità sostenibile, possono essere oggetto di specifici programmi regionali di intervento, come previsto dal comma 2 dello stesso articolo 30. In attuazione dell’atto di indirizzo di cui all’articolo 8, tali programmi sono predisposti dalla Giunta regionale, previa definizione dei criteri di individuazione, su base territoriale, degli interventi, delle modalità di realizzazione degli stessi e di erogazione dei finanziamenti.
8 ter. Sono soggetti beneficiari del finanziamento regionale gli Enti locali realizzatori degli interventi finanziabili. Il contributo è concesso al 100% per gli interventi il cui importo sia inferiore o uguale ad euro 50.000,00, fino all’80% qualora l’importo degli interventi sia superiore ad euro 50.000,00 e inferiore o uguale a euro 100.000,00 e fino al 70% per gli interventi di importo superiore ad euro 100.000,00. È ammesso il cumulo del contributo regionale con eventuali finanziamenti statali fino alla concorrenza dell’intero costo dell’intervento.”.

Espandi Indice