Ordine del giorno correlato all’oggetto assembleare n. 1644
l'Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna
premesso che:
l'art. 17 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di Enti di Bonifica -delega di funzioni amministrative) e s.m.i., comma 3, lettera a), dispone quanto segue:
a) “favorire la partecipazione al voto dei consorziati anche attraverso l'utilizzazione di nuovi sistemi di voto, ivi compresi quelli di tipo telematico attraverso modalità certificate che assicurino la provenienza del voto, la segretezza e la non modificabilità dello stesso;"
la legge regionale 30 luglio 20151 n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) pur tracciando una profonda revisione del sistema delle Autonomie locali e degli Enti, nonché di funzioni amministrative, ha tralasciato di intervenire a colmare il vuoto normativo relativo alla mancata previsione di sanzioni per la non applicazione dell'art. 17, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 42/1984 e s.m.i.,
Impegna
- la Giunta regionale a voler prevedere anche con provvedimento di carattere legislativo -una sanzione in caso non venga dato seguito alla predetta disposizione legislativa (voto telematico) che -diversamente -finirebbe per non produrre effetto alcuno.
Il Presidente
Tommaso Foti