Testo:
ORDINE DEL GIORNO
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
l'art. 17 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di Enti di Bonifica - delega di funzioni amministrative) e s.m.i., comma 3, lettera a), dispone quanto segue:
“a) favorire la partecipazione al voto dei consorziati anche attraverso l'utilizzazione di nuovi sistemi di voto, ivi compresi quelli di tipo telematico attraverso modalità certificate che assicurino la provenienza del voto, la segretezza e la non modificabilità dello stesso;";
la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) pur tracciando una profonda revisione del sistema delle Autonomie locali e degli Enti, nonché di funzioni amministrative, ha tralasciato di intervenire a colmare il vuoto normativo relativo alla mancata previsione di sanzioni per la non applicazione dell'art. 17, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 42/1984 e s.m.i..
Impegna
la Giunta regionale a presentare un progetto di legge che preveda la modifica del comma 3 lettera a) dell’art. 17 della L.R. 42/1984, a partire dalla prossima consultazione elettorale, che possa rendere obbligatoria, con conseguente sanzionamento per mancata applicazione, la modalità di voto telematica, esclusivamente laddove l’evoluzione tecnica e normativa avessero consentito l’individuazione di procedimenti di voto certificati a garanzia della provenienza, segretezza e non modificabilità del voto.
Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 21 dicembre 2015