Testo:
Progetto di legge d'iniziativa di consiglieri recante: "Attribuzione al Difensore civico regionale del ruolo di Garante per la salute ai sensi della legge 8 marzo 2017, n. 24"
Art.1
Attribuzione della funzione di Garante per il diritto alla salute
al Difensore civico regionale
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) la Regione Emilia-Romagna con la presente legge affida all'ufficio del Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute.
2. Il Difensore civico, nella sua funzione di Garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.
3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le modalità stabiliti dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 e ss.mm.ii. (Nuova disciplina del Difensore Civico).
4. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle funzioni di Garante per il diritto alla salute si avvale della struttura organizzativa e di supporto tecnico prevista dall’articolo 16 bis della L.R. n. 25 del 2003.
5. Il Difensore civico presenta annualmente, contestualmente alla relazione sull’attività svolta, di cui all’articolo 11 della L.R. n. 25 del 2003, il rendiconto del lavoro svolto quale Garante per il diritto alla salute, segnalando al contempo all’Assemblea legislativa eventuali provvedimenti organizzativi e normativi ritenuti necessari.