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Legislatura XI - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 2970
Licenziato in data: 05/05/2021
Legge europea per il 2021

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "

 

 

 

 

2970 -Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Legge europea per il 2021". (Delibera di Giunta n. 352 del 15 03 21)

 

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 36 del 19/3/2021

 

(Relatore consigliere Gianni Bessi)

(Relatrice di minoranza consigliera Maura Catellani)

 

 

Testo n. 2/2021 licenziato nella seduta del 5 maggio 2021 con il titolo:

 

Legge europea per il 2021

 


 

INDICE

 

Art. 1Oggetto e finalità

 

Capo IModifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)

Art. 2Modifica all’articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2004Art. 3Titolo articolo 3

Art.  3Sostituzione dell’articolo 23 della legge regionale n. 26 del 2004

Art.  4Modifica della rubrica del capo II del titolo IV della legge regionale n. 26 del 2004

Art.  5Sostituzione dell’articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004

Art.  6Modifiche all’articolo 25 ter della legge regionale n. 26 del 2004

Art.  7Introduzione dell’articolo 25 octies bis nella legge regionale n. 26 del 2004

Art.  8Modifiche all’articolo 25 quindecies della legge regionale n. 26 del 2004

 

Capo IIModifiche alla legge regionale 16 dicembre 2020, n. 9 (Disciplina delle assegnazioni delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kW e determinazioni di canoni)

Art.  9Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2020

Art. 10Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2020

Art. 11Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2020

Art. 12Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 9 del 2020

Art. 13Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 9 del 2020

Art. 14Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2020

Art. 15Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 9 del 2020

Art. 16Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 9 del 2020

Art. 17Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 9 del 2020

Art. 18Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2020

Art. 19Modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 9 del 2020

Art. 20Modifiche all’articolo 29 della legge regionale n. 9 del 2020

Art. 21Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 9 del 2020

Art. 22Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 9 del 2020

Art. 23Modifiche all’articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2020

Art. 24Modifiche all’articolo 39 della legge regionale n. 9 del 2020

 

Capo IIIDisposizioni in materia di Rete natura 2000

Art. 25Enti gestori dei Siti della Rete natura 2000

Art. 26Valutazione di incidenza

Art. 27Proroga delle disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2019 (Misure urgenti per la definizione di interventi da avviare nell’esercizio finanziario 2019)

Art. 28Abrogazioni di leggi regionali

 

Capo IVModifiche alla legge regionale 10 febbraio 2006, n. 1 (Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti)

Art. 29Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2006

Art. 30Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2006

Art. 31Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2006

Art. 32Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2006

Art. 33Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2006

Art. 34Abrogazione dell’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2006

Art. 35Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2006

Art. 36Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2006

 

Capo VNorme per la mobilità sostenibile

Art. 37Contributo regionale per l’acquisto di autoveicoli ecologici

Art. 38Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998

 

 


 

Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. La presente legge, in coerenza con i principi dell'ordinamento europeo e con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta:

 

a) disposizioni attuative della Direttiva UE/2018/844 del 30 maggio 2018 di modifica della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, come recepita dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica), mediante l’adeguamento della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia);

 

b) disposizioni di modifica della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 9 (Disciplina delle assegnazioni delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kW e determinazione di canoni) per la migliore attuazione della normativa europea sul mercato interno dell’energia elettrica, recepita a livello nazionale dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante nome comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e di principi generali dell’ordinamento dell’Unione europea;

 

c) norme in materia di gestione dei Siti della Rete natura 2000;

 

d) modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2006, n. 1 (Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti) in attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117);

 

e) norme sulla mobilità sostenibile, volte ad ampliare la platea dei beneficiari del contributo regionale per l’acquisto di un veicolo ad alimentazione ibrida di prima immatricolazione nonché a contribuire al superamento della procedura di infrazione n. 2014/2147 con una norma relativa ai contributi sugli investimenti.

 

 

Capo I

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)

 

Art. 2

Modifica all’articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2004

 

1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 è sostituita dalla seguente:

“f) l’attuazione delle direttive dell’Unione europea di cui al successivo titolo IV, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale;”.

 

 

Art. 3

Sostituzione dell’articolo 23 della legge regionale n. 26 del 2004

 

1. Il testo dell’articolo 23 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 23

Qualificazione degli operatori

 

1. Nell’ambito delle proprie competenze, e coerentemente con le disposizioni nazionali in materia di cui al comma 1 ter dell’articolo 4 ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), la Regione promuove la qualificazione degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo conto della necessità di garantire la loro adeguata competenza e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, considerando tra l'altro il livello di formazione professionale conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni. I piani ed i programmi di cui all’articolo 9 definiscono le modalità attraverso cui l’ammissibilità degli interventi ivi previsti è subordinata al possesso dei requisiti prescritti da parte dell’operatore che installa tali sistemi.”.

 

 

Art. 4

Modifica della rubrica del capo II del titolo IV della legge regionale n. 26 del 2004

 

1. La rubrica del capo II del titolo IV della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituita dalla seguente:

“Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE e della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.”.

 

 

Art. 5

Sostituzione dell’articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004

 

1. L’articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 25

Requisiti di prestazione energetica degli edifici

 

1. In attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 e in conformità ai principi indicati dalla legislazione dello Stato, con atto di coordinamento tecnico adottato con le modalità e gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013, al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nonché di promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici sono stabiliti i requisiti minimi di prestazione energetica per la progettazione e realizzazione di:

 

a) edifici di nuova costruzione;

 

b) edifici esistenti sottoposti a intervento edilizio, ivi compresa l’installazione di nuovi impianti;

 

c) elementi edilizi o sistemi tecnici per l’edilizia rinnovati o sostituiti.

 

2. L’atto di coordinamento di cui al comma 1, tenendo conto e nel rispetto dei criteri previsti dalla Direttiva comunitaria e dei provvedimenti nazionali in materia, definisce le modalità per garantire:

 

a) l’applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici;

 

b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi di prestazione agli edifici ed unità immobiliari, ivi compresa la quota di consumi da coprire mediante utilizzo di energia da fonti rinnovabili, che devono essere rispettati per le diverse tipologie di intervento edilizio, nonché la relativa gradualità di applicazione ed i casi di esclusione di cui all’articolo 25 octies bis, tenendo conto in particolare:

 

1) delle condizioni climatiche e territoriali esterne, della destinazione d'uso e delle caratteristiche ed età degli edifici;

 

2) della valutazione dello stato dell'arte, dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali nazionali, anche al fine di promuovere l'innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi che consentano di ridurre l'impatto ambientale degli edifici, nella fase di costruzione, di gestione e di smantellamento;

 

3) della valutazione tecnico-economica di convenienza, fondata sull'analisi costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici;

 

4) della determinazione delle condizioni in relazione alle quali prevedere l'impiego di impianti centralizzati per gli edifici di nuova costruzione e il mantenimento di tali impianti per edifici esistenti che ne sono dotati;

 

5) della previsione dell'obbligo di installazione di sistemi di controllo attivo ed automazione dei sistemi edilizi ed impiantistici, ivi compresi i sistemi per la termoregolazione degli ambienti e per la contabilizzazione autonoma dell'energia termica per gli impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale o estiva al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti;

 

6) della previsione dell'obbligo di dotare entro il 1° gennaio 2025, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, di sistemi di automazione e controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 4, e all’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni;

 

7) le caratteristiche degli edifici a energia quasi zero, nonché il termine entro il quale prevedere l’obbligo che gli edifici di nuova realizzazione abbiano tali caratteristiche, differenziando quello per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, e quello per tutti gli altri edifici;

 

c) l’integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici di nuova costruzione, negli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, nonché i casi di eventuale esclusione.

 

3. L’atto di coordinamento di cui al comma 1 definisce inoltre:

 

a) le modalità con cui sono raccolti i dati relativi ai punti di ricarica installati, con particolare riferimento a quelli accessibili al pubblico, al fine di favorirne e promuoverne l'utilizzo da parte della collettività, anche sfruttando la Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi);

 

b) le misure volte a favorire la semplificazione dell'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti;

 

c) le misure per la promozione della mobilità dolce e verde e la pianificazione urbana.

 

4. L’atto di coordinamento tecnico definisce altresì il modello e i contenuti minimi della relazione tecnica e dell'attestato di qualificazione energetica, nonché le relative procedure di redazione, tenendo conto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 15 del 2013. L'attestato di qualificazione energetica è predisposto anche al fine di semplificare il processo di rilascio dell'attestato di prestazione energetica di cui al successivo articolo 25 ter. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito dell’eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio nonché, nel sottoscriverlo, qual è o è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.”.

 

 

Art. 6

Modifiche all’articolo 25 ter della legge regionale n. 26 del 2004

 

1. Nel comma 2 dell’articolo 25 ter della legge regionale n. 26 del 2004 dopo le parole “comma 1” sono inserite le parole “e comma 1 bis”.

 

2. Dopo la lettera a) del comma 4 dell’articolo 25 ter della legge regionale n. 26 del 2004 è inserita la seguente lettera:

“a bis) i casi nei quali deve essere prodotto un Attestato di Prestazione Energetica e le condizioni per il suo utilizzo, i casi di esclusione di cui all’articolo 25 novies, nonché il ruolo e le responsabilità dei diversi operatori coinvolti, anche al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste nel caso di inadempienza;”.

 

 

Art. 7

Introduzione dell’articolo 25 octies bis nella legge regionale n. 26 del 2004

 

1. Dopo l’articolo 25 octies della legge regionale n. 26 del 2004 è inserito il seguente:

“Art. 25 octies bis

Esclusioni

 

1. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al capo II le seguenti categorie di edifici:

 

a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), fatto salvo quanto disposto ai commi 2 e 3;

 

b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

 

c) gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;

 

d) gli edifici dichiarati inagibili o collabenti;

 

e) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

 

f) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione; resta fermo in ogni caso quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici secondo quanto previsto all’articolo 25 comma 2 lett. c);

 

g) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

 

2. Per gli edifici di cui al comma 1, lettera a), le disposizioni di cui al capo II si applicano limitatamente alle disposizioni concernenti:

 

a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 25 ter;

 

b) l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui agli articoli 25 quater, 25 quinquies e 25 sexies.

 

3. Gli edifici di cui al comma 1, lettera a), sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 25 solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.

 

4. Per gli edifici di cui al comma 1, lettera e), le disposizioni di cui al capo II si applicano limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica e purché non riscaldate utilizzando reflui energetici del processo produttivo.”.

 

 

Art. 8

Modifiche all’articolo 25 quindecies della legge regionale n. 26 del 2004

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 quindecies della legge regionale n. 26 del 2004 è inserito il seguente comma:

“1 bis. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 192 del 2005, la Regione provvede all’irrogazione delle sanzioni ivi previste conformemente alle modalità indicate.”.

 

 

Capo II

Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2020, n. 9 (Disciplina delle assegnazioni delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kW e determinazioni di canoni)

 

Art. 9

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 3, comma 2, ultimo periodo della legge regionale n. 9 del 2020, le parole “, salvo indennizzo” sono soppresse.

 

 

Art. 10

Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 9 del 2020, le parole “nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT)” sono sostituite dalle parole “ai sensi dell’articolo 14, comma 3;”.

 

 

Art. 11

Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2020, dopo le parole “18 mesi” sono aggiunte le parole “, fatta salva l’applicazione di un termine inferiore qualora la normativa statale sopravvenuta preveda termini inferiori in materia di VIA.”.

 

 

Art. 12

Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2020, dopo la parola “BURERT” sono aggiunte le parole “, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oltre che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a seconda che si tratti di concessione di rilevanza nazionale o anche transfrontaliera”.

 

 

Art. 13

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2020, la parola “definisce” è sostituita dalla parola “prevede” e le parole “con particolare riguardo” sono sostituite dalla parola “relativi”.

 

 

Art. 14

Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2020, la parola “definisce” è sostituita con la parola “prevede” e le parole “con particolare riferimento ai seguenti aspetti” sono sostituite dalle parole “relativi a”.

 

 

Art. 15

Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 17 della legge regionale n. 9 del 2020, la parola “definisce” è sostituita con la parola “prevede” e le parole “con particolare riferimento ai seguenti aspetti” sono sostituite dalla parola “relativi”.

 

 

Art. 16

Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2020, le parole “, in particolare,” sono soppresse.

 

 

Art. 17

Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 19 della legge regionale n. 9 del 2020, il comma 3 è soppresso.

 

 

Art. 18

Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2020, le parole “lettere c) e d)” sono sostituite dalle parole “alla lettera d)”.

 

 

Art. 19

Modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 27, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2020, dopo le parole “210 giorni” sono aggiunte le parole “fatta salva l’applicazione di un termine inferiore qualora la normativa statale sopravvenuta preveda termini inferiori in materia di VIA”.

 

 

Art. 20

Modifiche all’articolo 29 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 29 della legge regionale n. 9 del 2020, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 2, le parole “tenuto conto della facoltà di incremento prevista all’articolo 9” sono sostituite dalle parole “in conformità all’articolo 14, comma 1, lettera a)”;

 

b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Il provvedimento è pubblicato integralmente nei siti web della Regione e di ARPAE e, per estratto, nelle forme previste dall’articolo 14 comma 3”.

 

 

Art. 21

Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 30, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2020, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Il bando di gara può prevedere limitazioni all’avvalimento delle capacità di altri soggetti sulla base di opportune valutazioni in coerenza con quanto previsto in materia dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

 

 

Art. 22

Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 34, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2020, dopo le parole “per l’anno successivo” sono aggiunte le parole “, valutate le linee guida dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in materia.”.

 

 

Art. 23

Modifiche all’articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2020, le parole “del Piano di tutela delle acque,” sono sostituite dalle parole “dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela”.

 

 

Art. 24

Modifiche all’articolo 39 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 39, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2020, le parole “in quanto compatibili” sono soppresse.

 

 

Capo III

Disposizioni in materia di Rete natura 2000

 

Art. 25

Enti gestori dei Siti della Rete natura 2000

 

1. La gestione dei Siti della Rete natura 2000 ricompresi anche solo parzialmente in una o più aree protette è di competenza degli Enti gestori di tali aree, ognuno per il territorio di propria competenza.

 

2. La gestione dei Siti della Rete natura 2000 esterni alle aree protette è di competenza della Regione.

 

3. Ai fini dell’attribuzione delle competenze ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo:

 

a) tra le aree protette non vanno considerate le aree di riequilibrio ecologico di cui all’articolo 4, comma 1, lett. e), della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000);

 

b) nel territorio delle aree protette vanno ricomprese le aree contigue dei parchi come perimetrate dai rispettivi provvedimenti istitutivi e strumenti di pianificazione.

 

 

Art. 26

Valutazione di incidenza

 

1. La valutazione di incidenza, prevista dall’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), è effettuata dall’Ente gestore del Sito della Rete natura 2000 interessato.

 

2. Nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti e gli interventi indicati dall’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 interessino più Siti della Rete natura 2000, la valutazione di incidenza è effettuata dall’Ente gestore di ciascun Sito per il territorio di propria competenza.

 

3. La valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, acquisito il parere dell’Ente di gestione dell’area protetta, nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti e gli interventi indicati dall’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 riguardino il territorio di aree protette esterne ai Siti della Rete natura 2000 e il Sito interessato sia gestito dalla Regione.

 

4. Le procedure di valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono ricomprese nell’ambito della Valutazione ambientale strategica (VAS) e della Valutazione di impatto ambientale (VIA) secondo le modalità indicate dall’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

 

 

Art. 27

Proroga delle disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2019 (Misure urgenti per la definizione di interventi da avviare nell’esercizio finanziario 2019)

 

1. Al fine di implementare il processo di attuazione del riordino territoriale in materia di aree naturali protette previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), la Regione contribuisce per il 2021 al finanziamento della quota spettante alla Città metropolitana di Bologna e alle Province ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano).

 

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, per l’esercizio 2021, la Regione fa fronte nell’ambito delle risorse già autorizzate nell’ambito della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali del bilancio di previsione per l’esercizio 2021-2023.

 

 

Art. 28

Abrogazioni di leggi regionali

 

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

 

a) articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);

 

b) lettere c) e g) del comma 2, dell’articolo 3, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano);

 

c) lettere b) ed e) del comma 2, dell’articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);

 

d) articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016);

 

e) articolo 22 della legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2016);

 

f) articolo 14 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021).

 

 

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2006, n. 1 (Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti)

 

Art. 29

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2006

 

1. All’articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 1, il periodo “17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modifiche, di seguito indicato come 'decreto legislativo', nonché dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche)”, è sostituito con il seguente: “31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117)”.

 

 

Art. 30

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2006

 

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) nella lettera a) le parole “dall'articolo 27” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 52”;

 

b) nella lettera b) le parole: “che implichino un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti” sono sostituite con le seguenti: “soggette a notifica o autorizzazione”;

 

c) la lettera f) è abrogata.

 

2. Nel comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2006 le parole “dall'articolo 28 e dall'articolo 33” sono sostituite dalle parole: “dall’articolo 51 e dall’articolo 59”.

 

3. Nel comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2006, le parole “Capo II” sono sostituite con: “Titolo II”.

 

4. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2006 è abrogato.

 

 

Art. 31

Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2006

 

1. L’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Autorità competente

 

1. Il nullaosta di categoria B di cui all'articolo 52 del decreto legislativo e le eventuali spedizioni di relativi rifiuti radioattivi di cui all’articolo 57 per le attività comportanti esposizioni a scopo medico e medico veterinario, e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie è rilasciato dal Comune nel cui territorio è ubicato l'insediamento, in relazione all'idoneità dell’ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature, della qualificazione del personale addetto e alle conseguenze di eventuali incidenti. Nel caso di sorgenti mobili il nullaosta è richiesto al Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa del titolare della richiesta ove sono detenute le sorgenti quando non vengono utilizzate in campo.

 

2. L'autorizzazione all'allontanamento dei materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a sola notifica, in applicazione del decreto legislativo n. 101 del 2020, è rilasciata dalla Regione che si avvale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE) ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).

 

3. La Regione e i Comuni, nell'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge, si avvalgono degli Organismi tecnici di cui all'articolo 5, nonché delle strutture addette alla vigilanza, di cui all'articolo 6. Di tali Organismi e strutture possono altresì avvalersi le amministrazioni dello Stato nell'esercizio delle competenze loro spettanti ai sensi del decreto legislativo n. 101 del 2020.”.

 

 

Art. 32

Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2006

 

1. L’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Procedure per il rilascio del nullaosta preventivo e dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti

 

1. Le domande di nullaosta e di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti provenienti da pratiche soggette a nulla osta di categoria B devono essere presentate al Comune titolare del procedimento autorizzativo della pratica. Il Comune trasmette la domanda all'Organismo tecnico che deve esprimere il proprio parere entro i successivi sessanta giorni. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale parere il Comune rilascia il provvedimento finale.

 

2. Le domande di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti provenienti da pratiche soggette a sola notifica, sia nel caso di sorgenti di radiazioni naturali, sia da sostanze radioattive, devono essere presentate all’autorità regionale competente che trasmette la domanda all'Organismo tecnico di cui all’articolo 5 competente per territorio, che deve esprimere il proprio parere entro i successivi sessanta giorni. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale parere l’autorità regionale competente rilascia il provvedimento finale. In caso di diniego dell’autorizzazione resta ferma la possibilità di avanzare la richiesta ai sensi del comma 1.

 

3. I criteri tecnici di radioprotezione ai fini del rilascio del nulla osta di categoria B, ivi compresi le modalità di presentazione e i contenuti della domanda, sono quelli indicati nell’allegato XIV del decreto legislativo n. 101 del 2020.

 

4. L’istanza di autorizzazione all’allontanamento deve essere corredata:

 

a) dalle informazioni e dalla documentazione stabilite nell’allegato IX del decreto legislativo n. 101 del 2020 per le pratiche soggette a notifica;

 

b) dalle informazioni e dalla documentazione stabilite rispettivamente nell’allegato XIV del decreto legislativo n. 101 del 2020 per le pratiche soggette a nulla osta di categoria B;

 

c) dalle informazioni e dalla documentazione stabilite nell’allegato IV del decreto legislativo n. 101 del 2020 per le pratiche con sorgenti di radiazioni naturali soggette a notifica.

 

5. Nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento, e comunque alle prescrizioni tecniche in esso contenute, l'interessato è tenuto a richiedere un nuovo nulla osta preventivo o una nuova autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti.

 

6. Per le strutture sanitarie di nuova realizzazione il nullaosta è rilasciato dall'autorità competente, di cui all'articolo 3 della presente legge, contestualmente all'autorizzazione di cui alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008), acquisito il preventivo parere dell’Organismo tecnico di cui al seguente articolo 5.”.

 

 

Art. 33

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2006

 

1. All’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2006, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata dal titolo XI del decreto legislativo n. 101 del 2020 nel rispetto dei principi di cui al titolo I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).”.

 

 

Art. 34

Abrogazione dell’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2006

 

1. L’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2006 è abrogato.

 

 

Art. 35

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2006

 

1. Nell’articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2006 la parola “ARPA” è sostituita dalla seguente: “ARPAE”.

 

2. All’articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2006 dopo le parole “radioattività ambientale” sono inserite le seguenti parole: “all’attuazione del Piano nazionale radon”.

 

 

Art. 36

Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2006

 

1. L’articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

Norme transitorie e finali

 

1. La composizione e i pareri degli Organismi tecnici, precedenti alle modifiche legislative in attuazione delle direttive comunitarie recepite nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 101 del 2020, conservano la loro efficacia.

 

2. Per tutto quanto non previsto e regolamentato dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, trova applicazione il decreto legislativo n. 101 del 2020.”.

 

 

Capo V

Norme per la mobilità sostenibile

 

Art. 37

Contributo regionale per l’acquisto di autoveicoli ecologici

 

1. Ferma restando la validità delle domande presentate in attuazione dall’articolo 9 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 30 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2020-2022. Legge di stabilità Regionale 2020) per i 24 mesi successivi alla loro presentazione, in applicazione del comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso), lo scorrimento delle relative graduatorie è attuato con le risorse di cui al presente articolo.

 

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la Regione farà fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023), nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 1 Trasporto ferroviario, a valere sulla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale). La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

 

Art. 38

Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998

 

1. Nell’articolo 34 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), sono inseriti i seguenti commi:

 

“8 bis. Le azioni di cui all’articolo 30 realizzate dagli Enti locali mediante interventi per la diminuzione delle emissioni inquinanti e della congestione di traffico nelle città, a beneficio della mobilità sostenibile, possono essere oggetto di specifici programmi regionali di intervento, come previsto dal comma 2 dello stesso articolo 30. In attuazione dell’atto di indirizzo di cui all’articolo 8, tali programmi sono predisposti dalla Giunta regionale, previa definizione dei criteri di individuazione, su base territoriale, degli interventi, delle modalità di realizzazione degli stessi e di erogazione dei finanziamenti.

 

8 ter. Sono soggetti beneficiari del finanziamento regionale gli Enti locali realizzatori degli interventi finanziabili. Il contributo è concesso al 100% per gli interventi il cui importo sia inferiore o uguale ad euro 50.000,00, fino all’80% qualora l’importo degli interventi sia superiore ad euro 50.000,00 e inferiore o uguale a euro 100.000,00 e fino al 70% per gli interventi di importo superiore ad euro 100.000,00. È ammesso il cumulo del contributo regionale con eventuali finanziamenti statali fino alla concorrenza dell’intero costo dell’intervento.”.

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