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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3292
Presentato in data: 22/01/2008
Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche (delibera di Giunta n. 51 del 21 01 08).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la conoscenza
e la valorizzazione delle attività commerciali ed
artigianali aventi valore storico, artistico,
architettonico e ambientale, che costituiscono
testimonianza della storia, dell'arte, della
cultura e della tradizione imprenditoriale e
mercatale locale.
2. Le attività commerciali ed artigianali di cui al
comma 1 vengono definite, agli effetti della
presente legge, botteghe storiche o mercati
storici .
Art. 2
Requisiti delle botteghe storiche e dei mercati
storici
1. Ai fini della presente legge gli esercizi
commerciali al dettaglio o di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, le imprese
artigianali e i mercati su aree pubbliche, per
essere definiti botteghe storiche e mercati
storici , devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti:
a)
svolgimento della medesima attività da almeno 50
anni continuativi, nello stesso locale o nella
stessa area pubblica, anche se con denominazioni,
insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione
che siano state mantenute le caratteristiche
originarie;
b)
collegamento funzionale e strutturale dei locali e
degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare
il senso di un evidente radicamento nel tempo
dell'attività stessa; i locali in cui viene
esercitata l'attività devono avere l'accesso su
area pubblica oppure su area privata gravata da
servitù di pubblico passaggio;
c)
presenza nei locali, negli arredi sia interni che
esterni e nelle aree di elementi di particolare
interesse storico, artistico, architettonico e
ambientale.
2. Il periodo di cui alla lett. a) del comma 1 può
essere riferito anche alle attività svolte, con le
caratteristiche previste, in locali adiacenti o
nelle immediate vicinanze della sede originaria, a
seguito di trasferimento per cause di forza
maggiore o per ampliamento.
3. In deroga al disposto di cui alla lettera a) del
comma 1, lo status di bottega storica può essere
riconosciuto anche ad esercizi operanti da almeno
venticinque anni, quando si tratti di esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
recanti la denominazione osteria .
Art. 3
Individuazione delle botteghe storiche e dei
mercati storici
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale adotta
apposita deliberazione contenente i criteri e le
modalità di rilevazione dei dati e delle
informazioni relative alle botteghe storiche e ai
mercati storici.
2. Le Province possono integrare, entro 60 giorni
dal termine di cui al comma 1, i criteri e le
modalità fissati dalla Giunta regionale, con
elementi di particolare interesse per la realtà
territoriale di competenza.
3. I Comuni provvedono, entro centoventi giorni
dalla data di adozione della deliberazione di cui
al comma 2 o, in mancanza del provvedimento della
Provincia, dalla data di adozione della
deliberazione di cui al comma 1, sulla base della
metodologia di rilevamento definita dalla Giunta
regionale, tenuto conto delle integrazioni
effettuate dalle Province, alla individuazione
delle botteghe e dei mercati storici presenti nel
proprio territorio e li iscrivono in un apposito
Albo comunale.
4. L'albo comunale può essere integrato a seguito
di istanza di iscrizione inoltrata dai soggetti
interessati.
5. Le modalità di tenuta dell'Albo comunale sono
definite nelle deliberazioni di cui ai commi 1 e 2.
6. La Regione provvede, con deliberazione della
Giunta regionale, ad approvare i marchi di Bottega
storica e di Mercato storico che sono conferiti
alle attività commerciali ed artigiane e ai mercati
inseriti nell'albo comunale di cui al comma 3,
definendo i contenuti minimi essenziali del
marchio, le modalità e le forme di utilizzazione
dello stesso.
Art. 4
Status di Bottega storica o Mercato storico
1. Lo status di Bottega storica o Mercato
storico è collegato al mantenimento delle
caratteristiche morfologiche dei locali, delle
vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo,
esterno ed interno presenti al momento
dell'iscrizione all'Albo.
2. Qualora vengano meno le condizioni che ne hanno
determinato l'iscrizione o a seguito di richiesta
del titolare dell'attività il Comune procede alla
cancellazione dall'Albo.
3. Non possono fregiarsi della qualifica di
Bottega storica o Mercato storico e della
possibilità di esporre il relativo marchio
distintivo le attività commerciali ed artigiane
che:
a)
non siano iscritte all'albo di cui al comma 3
dell'art. 3;
b)
siano state cancellate dall'albo sopraindicato.
4. Il Comune può disporre per le botteghe storiche
e i mercati storici iscritti all'albo le misure di
cui all'art. 8, comma 8 della L.R. 5 luglio 1999,
n. 14 Norme per la disciplina del commercio in
sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n.
114 .
5. Ai fini della concessione dei contributi di cui
alla L.R. 10 dicembre 1997, n. 41 Interventi nel
settore del commercio per la valorizzazione e la
qualificazione delle imprese minori della rete
distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre
1994, n. 49 , la Regione attribuisce titolo di
priorità agli interventi riguardanti Botteghe
storiche e Mercati storici .
Art. 5
Interventi di restauro conservativo e
valorizzazione
1. I proprietari e i gestori delle botteghe
storiche presentano al Comune proposte di
intervento per il restauro e la valorizzazione
della struttura edilizia o degli arredi, della
conformazione degli spazi interni, delle vetrine e
ogni altro elemento di decoro.
2. L'Amministrazione comunale valuta se gli
interventi di cui al precedente comma possano
alterare l'immagine storica e tradizionale
dell'esercizio. Nel caso detti interventi siano
considerati tali da pregiudicare i requisiti
originari per l'appartenenza all'albo di cui al
comma 3 dell'art. 3, l'Amministrazione ne dà
comunicazione all'interessato entro il termine
dalla stessa stabilito indicando, ove ciò sia
possibile, le modifiche da apportare alla proposta
di intervento, necessarie ad evitare l'alterazione
dei requisiti originari. Nel caso in cui
l'interessato decida comunque di procedere agli
interventi programmati, senza conformarsi alle
indicazioni ricevute, il Comune dispone la
cancellazione dell'esercizio dall'albo.
Art. 6
Controlli e sanzioni
1. L'Amministrazione comunale può disporre, anche
avvalendosi delle proprie strutture di polizia
locale, ispezioni e controlli ai locali qualificati
come Botteghe storiche al fine di accertare la
sussistenza dei requisiti e il mantenimento delle
condizioni sulla cui base è stato assegnato il
marchio di Bottega storica .
2. In caso di utilizzo abusivo del marchio di
Bottega storica da parte di chi non è iscritto o
sia stato cancellato dall'Albo è applicata una
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a
Euro 2.000,00.
3. Il procedimento per l'applicazione della
sanzione pecuniaria è disciplinato dalla legge
regionale in materia di sanzioni amministrative.
4. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di
cui all'art. 14 della L.R. 28 aprile 1984 n. 21
(Disciplina dell'applicazione delle sanzioni
amministrative di competenza regionale), applica le
sanzioni amministrative ed introita i proventi.
5. In caso di utilizzo abusivo del marchio di
Bottega storica , il Comune ordina al trasgressore
la rimozione entro un termine allo stesso assegnato
e ne vieta l'utilizzo in qualsiasi forma.
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