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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 2970
Presentato in data: 19/03/2021
Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Legge europea per il 2021". (Delibera di Giunta n. 352 del 15 03 21)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

LEGGE EUROPEA PER IL 2021

 


RELAZIONE

 

Il progetto di legge costituisce attuazione della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, che rappresenta la legge della Regione Emilia-Romagna contenente la normativa di procedura sulla partecipazione della Regione alla formazione ed attuazione del diritto comunitario. Tale legge è stata modificata di recente dalla legge regionale n. 6 del 2018, con significativi interventi di rafforzamento dei suoi meccanismi di funzionamento, anche sulla base del decennio di esperienza maturata, e con la volontà di incrementare gli strumenti di partecipazione.

Come è noto, il meccanismo di attuazione della legge n. 16 del 2008 è incentrato sullo svolgimento della “sessione europea” (articolo 5 di tale legge) che consente ogni anno, sulla base del programma dell’Unione europea presentato dalla Commissione, di fare il punto sullo stato di adeguamento dell’ordinamento della Regione Emilia-Romagna rispetto all’ordinamento europeo, curandone la “fase discendente” (attuativa) nonché di verificare gli aspetti su cui partecipare alla fase ascendente del diritto europeo, al fine di incidere sulla formazione delle norme dell’Unione. La sessione si conclude con l’approvazione di una risoluzione di indirizzo dell’Assemblea legislativa alla Giunta regionale contenente le linee per la realizzazione delle politiche che la discussione ha individuato.

In questo contesto la legge europea (articolo 9 della L.R. n. 16 del 2008), pur non essendo una scelta da realizzare ogni anno obbligatoriamente, rappresenta il più tipico risultato di attuazione della relazione approvata dall’Assemblea legislativa.

Quest’anno il testo del progetto della legge regionale europea si incentra principalmente su cinque filoni normativi.

Il primo concerne le disposizioni attuative della Direttiva UE/2018/844 del 30 maggio 2018  di modifica della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Il recepimento di questa direttiva è stato realizzato dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48. Si tratta quindi ora di adeguare la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia).

Il secondo filone concerne le disposizioni di modifica della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 9 riguardante le assegnazioni delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kw e determinazione dei canoni. Questa recente legge regionale ha dato attuazione alla direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, recepita del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Il terzo filone normativo contiene nuove norme in materia di gestione dei Siti della Rete natura 2000, che rappresentano l’ossatura della difesa delle aree naturalistiche di rilievo per l’Unione europea.

Il quarto filone riguarda l’introduzione di modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2006, n. 1 in materia tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. Essa viene adottata in attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117). Quindi si tratta dell’aggiornamento di norme importanti, che risalivano alla normativa EURATOM.

Il quinto ed ultimo ambito normativo, riguarda una disposizione di incentivo alla mobilità sostenibile, volta ad ampliare la platea dei beneficiari del contributo regionale per l’acquisto di un veicolo ad alimentazione ibrida di prima immatricolazione.

Segue l’analisi dei Capi di cui il progetto di legge si compone.

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Il Capo I prevede norme di modifica della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) che derivano dalle recenti modifiche della disciplina introdotte a livello di unione europea e poi recepite a livello nazionale.

 

Infatti, a seguito dell’emanazione della Direttiva 2018/844/UE e dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, si ritiene opportuna la revisione della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, di cui occorre rivedere il Capo II del Titolo IV “Attuazione della direttiva 2010/31/UE relativa alla prestazione energetica nell'edilizia”, aggiornandone titolo e contenuti con riferimento alla nuova Direttiva UE/2018/844.

Scopo principale della normativa nel suo complesso, oltre alla promozione della sostenibilità ambientale, è la garanzia dell’efficienza energetica, intesa come la capacità di un sistema fisico di ottenere un dato risultato utilizzando minore energia rispetto ad altri sistemi, aumentandone il rendimento e consentendo al contempo un risparmio energetico ed una riduzione dei costi di esercizio.

Sul tema della programmazione energetica territoriale, oggetto della legge regionale n. 26 del 2004, è utile osservare preliminarmente che il “Quadro 2030 per il clima e l’energia” della Commissione Europea e la Strategia Energetica Nazionale definiscono obiettivi di medio termine, da declinare a livello regionale. In quest’ottica risulta fondamentale una corretta pianificazione territoriale in campo energetico che punti ad armonizzare gli interventi su scala regionale e locale con gli obiettivi assunti a livello nazionale.

La programmazione energetica territoriale in Emilia-Romagna, in particolare, disciplinata dalla legge regionale 26 del 2004, si articola in due livelli: regionale e comunale. Gli indirizzi programmatici della politica energetica regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico, nonché il coordinamento degli strumenti pubblici e privati di intervento ed incentivazione sono contenuti nel Piano energetico regionale (PER), approvato dal Consiglio su proposta della Giunta, che ha una durata decennale (art. 8 della legge regionale n. 26 del 2004).

Prima di entrare nel merito delle modifiche apportate dal progetto di Legge Europea regionale alla legge regionale n. 26 del 2004, occorre soffermarsi brevemente sul tema della certificazione energetica degli edifici, in ragione della centralità di tale aspetto nell’ambito delle modifiche stesse.

Per “certificazione energetica degli edifici” si intende generalmente il sistema di valutazione volto sia a fornire informazioni chiare e trasparenti, mediante uno specifico sistema di classificazione, sulla qualità energetica degli immobili e sui consumi energetici richiesti per mantenere determinate condizioni ambientali interne, sia a promuovere l’efficienza energetica mediante l’individuazione di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici

La normativa in materia di certificazione energetica degli edifici è contenuta principalmente nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza  energetica, della direttiva   2010/31/UE,sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE  relativa al  rendimento energetico nell'edilizia) e nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).

Al riguardo, con l’entrata in vigore della legge 3 agosto 2013, n. 90 (una delle numerose leggi di modifica del decreto legislativo n. 192 del 2005), è stato introdotto l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), che ha sostituito l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE).

In Emilia-Romagna, il sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici e delle singole unità immobiliari è disciplinato dalla legge regionale n. 26 del 2004, e comprende, ai sensi dell’art. 25 ter, un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi cui affidare le attività certificative, un sistema informativo per la registrazione obbligatoria degli attestati di prestazione energetica APE emessi, nonché un sistema di verifica della conformità degli APE emessi.

 

Le disposizioni aggiunte o modificate non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le norme hanno carattere meramente programmatico.

 

Di seguito una sintetica disamina delle nuove disposizioni:

L’articolo 2, intervenendo sull’articolo 2, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 26 del 2004, prevede espressamente - tra le funzioni della Regione nella materia regolata dalla legge regionale suddetta - l’attuazione delle direttive comunitarie, come ad esempio quelle relative alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE), alla prestazione energetica nell’edilizia (Direttiva 2010/31/UE), nonché all’efficienza energetica (Direttiva 2012/27/UE).

In particolare, l’articolo 2 comma 2, lettera f) della legge regionale n. 26 del 2004 (rubricato “Funzioni della Regione”), viene riformulato, modificando e rendendo generale il riferimento alle direttive comunitarie a cui la Regione deve dare attuazione. Il precedente testo, infatti, riportava esplicito riferimento alla sola direttiva 2002/91/CE, con indicazione del campo di azione limitato alla disciplina degli attestati di prestazione energetica. Grazie alla riformulazione più generica e al riferimento al Titolo IV della legge regionale (rubricato “Attuazione di direttive comunitarie”), nell’ambito del quale vengono declinate le specifiche modalità di recepimento delle direttive comunitarie progressivamente emanate ed aggiornate, da una parte si dà conto delle ampliate competenze regionali in materia, e dall’altra si rende più agevole l’adattamento della normativa regionale all’evoluzione del quadro di riferimento sovraordinato.

 

L’articolo 3 introduce una nuova formulazione dell’articolo 23 della legge regionale n. 26 del 2004 (rubricato “Qualificazione degli operatori”), consentendo di ridefinire correttamente le competenze e gli obiettivi della Regione nel campo della qualificazione degli operatori cui consentire l’accesso all’attuazione degli interventi di efficientamento energetico finanziati dalla Regione stessa, anche a seguito degli intervenuti provvedimenti nazionali in materia (ad esempio, il decreto ministeriale n. 37 del 2008) e le specifiche indicazioni riportate dalle stesse direttive comunitarie (quali, ad esempio, il sistema di qualificazione degli operatori dell’installazione di impianti alimentati con energia da fonti rinnovabili, o degli impianti di refrigerazione F-Gas). Viene infatti sostituita la precedente previsione della implementazione di un proprio sistema regionale di accreditamento (peraltro mai realizzata) con la valorizzazione degli strumenti di formalizzazione e certificazione delle qualifiche attualmente disponibili, con percorsi da avviare conformemente alle indicazioni previste dalle norme nazionali (anche per garantire la libera circolazione delle imprese) e con i limiti da queste definiti, che possono impattare su specifiche tipologie di intervento previste dai piani e programmi di attuazione del Piano energetico regionale di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 26 del 2004.

Il nuovo testo dell’articolo 23 della legge regionale n. 26 del 2004, in sostanza, semplifica il sistema di qualificazione degli operatori, estendendolo a tutti i soggetti che installano gli elementi edilizi e i sistemi tecnici per l’edilizia.

Si prevede la necessità di garantire che gli operatori siano in possesso di un’adeguata competenza e dei requisiti previsti dalla normativa vigente considerando tra l'altro il livello di formazione professionale conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni.

Si affida, da ultimo, ai piani triennali di intervento (approvati dal Consiglio) ed ai i programmi annuali (approvati dalla Giunta) attuativi del Piano Energetico Regionale la definizione di alcune modalità operative rispetto agli interventi soggetti al possesso dei requisiti da parte degli installatori.

L’articolo 4 sostituisce la rubrica del Capo II del titolo IV della legge regionale n. 26/2004 con la seguente formulazione: “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE e della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”. A seguito dell’evoluzione normativa, viene quindi sostituito il riferimento alla Direttiva 2010/31/UE con il riferimento alla più recente Direttiva 2018/844/UE.

L’articolo 5 sostituisce integralmente il testo dell’articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004, che disciplina dei requisiti di prestazione energetica degli edifici. La riformulazione dell’intero articolo è funzionale ad una sua più agevole lettura ed applicazione in seguito alle numerose puntuali modifiche ed integrazioni rese necessarie dal recepimento della Direttiva 2018/844/UE.

La norma delinea i contenuti dell’atto di coordinamento tecnico regionale relativo ai requisiti di prestazione energetica degli edifici, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nonché di promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

In particolare, l’atto tecnico di coordinamento, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa europea, stabilisce i requisiti minimi di prestazione energetica per la progettazione e realizzazione di edifici, nonchè le prescrizioni ed i requisiti minimi di prestazione agli edifici ed unità immobiliari, ivi compresa la quota di consumi da coprire mediante utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

L’atto di coordinamento tecnico si occupa anche delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici di nuova costruzione, delle modalità di raccolta dei dati relativi ai punti di ricarica installati, con particolare riferimento a quelli accessibili al pubblico, al fine di favorirne e promuoverne l'utilizzo da parte della collettività; delle misure volte a favorire la semplificazione dell'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti, nonché delle misure per la promozione della mobilità dolce e verde e per la pianificazione urbana.

L’atto di coordinamento tecnico definisce altresì il modello e i contenuti minimi della relazione tecnica e dell'attestato di qualificazione energetica, nonché le relative procedure di redazione. L'attestato di qualificazione energetica è predisposto anche al fine di semplificare il processo di rilascio dell'attestato di prestazione energetica e comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare.

Per meglio comprendere il contenuto dispositivo della norma proposta, è opportuno dedicare una breve menzione alla differenza tra Attestato di Prestazione Energetica (APE) ed Attestato di Qualificazione Energetica (AQE).

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è il documento, in formato standard su tutto il territorio nazionale, che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di una abitazione o di un appartamento. E' uno strumento di controllo che misura le prestazioni energetiche degli edifici (attribuendo a ciascuno di essi una classe prestazionale misurata in una scala tra A4 a G) ed è obbligatorio per la vendita o la locazione di un immobile.

L’APE fornisce le informazioni relative alla prestazione energetica degli edifici e delle singole unità immobiliari e, ovvero la quantità di energia necessaria per soddisfare annualmente le esigenze legate a un uso standard dell'immobile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria.

L'APE deve essere predisposto e rilasciato da un soggetto certificatore (singolo tecnico o società) accreditato dalla Regione. La procedura per l’accreditamento degli operatori in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 75 del 2013ed interessati a svolgere l’attività di certificazione energetica degli edifici, è svolta dall’Organismo regionale di accreditamento, le cui funzioni sono attualmente attribuite alla Società in-house  Art-ER.

L’ APE non va appunto confuso con l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE),che è uno strumento di controllo emesso durante i lavori di costruzione o ristrutturazione e descrive le caratteristiche dell’edificio dal punto di vista energetico (involucro, impianti, dati geometrici). Viene redatto dal progettista dell’edificio o dal direttore dei lavori durante la costruzione (mentre l’APE viene redatto da un soggetto estraneo alla proprietà, all’uopo abilitato).

L’ AQE è un documento necessario solo ai fini della dichiarazione di fine lavori: sostituisce temporaneamente l’APE e non indica la classe energetica di riferimento, bensì effettua solo una proposta. Infine, l’AQE va consegnato al Comune, mentre l’APE si deve presentare alla Regione.

 

L’articolo 6 introduce, nell’articolo 25 ter della legge regionale n. 26/2004, una norma che affida ad una deliberazione della Giunta regionale la definizione dei casi nei quali deve essere prodotto l’Attestato di Prestazione Energetica, nonché i ruoli e le responsabilità dei diversi operatori coinvolti. La modifica è necessaria per costituire la corretta base giuridica in relazione alla quale definire i casi di esclusione dall’obbligo di redazione dell’attestato di prestazione energetica, nonché il ruolo dei diversi soggetti coinvolti, in particolare per la individuazione delle relative responsabilità in caso di irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

L’articolo 7 introduce all’interno della legge regionale n. 26 del 2004 il nuovo articolo 25 octies-bis, che disciplina i casi di esclusione dall’applicazione delle disposizioni del Capo II del Titolo IV della legge regionale n. 26/2004 (ossia il Capo concernente l’attuazione della direttiva 2018/44/UE, che modifica le direttive 2010/31/UE e 2012/27/UE). Sono escluse dalla disciplina del Capo II, ad esempio, alcune categorie di edifici contemplati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, alcune categorie di edifici industriali o artigianali, gli edifici rurali non residenziali sprovvisti degli impianti di climatizzazione, gli edifici dichiarati inagibili, i luoghi di culto, ed altre categorie di edifici tassativamente indicate.

L’articolo 8 inserisce nell’articolo 25 quindecies della legge regionale n. 26/2004 (dedicato alle sanzioni) il nuovo comma 1 bis, che prevede una specifica sanzione per l’omessa dichiarazione o allegazione dell’attestato di prestazione energetica, quando necessaria. Tale previsione, precedentemente non prevista, è stata introdotta a seguito del recepimento della Direttiva 2018/844/UE.

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Le disposizioni contenute nel Capo II sono dirette a modificare la legge regionale n. 9 del 2020 regionale 16 dicembre 2020, n. 9 (Disciplina delle assegnazioni delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kw e determinazione dei canoni), emanata in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con il quale lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.

Le modifiche sono finalizzate a una migliore formulazione del testo normativo in coerenza con la direttiva citata e con alcuni principi generali di matrice comunitaria, recependo alcune proposte pervenute, dopo l’approvazione della legge, dalle strutture ministeriali competenti nelle materie di cui trattasi.

 

Di seguito una sintetica disamina delle modifiche.

L’articolo 9 prevede che all’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale n. 9 del 2020 le parole “, salvo indennizzo” sono soppresse, al fine di evitare un’impropria sovrapposizione con l’indennizzo posto a carico del concessionario subentrante, di cui al primo periodo del medesimo comma 2 dell’articolo 3 (previsto in via generale dall’art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999).

 

L’articolo 10 prevede che, all’articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 9 del 2020, le parole “nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT)” sono sostituite dalle parole “ai sensi dell’articolo 14, comma 3;”. Tale modifica è correlata a quella disposta dall’articolo 11, che modifica l’articolo 14 della stessa legge prevedendo esplicitamente la pubblicazione del bando di concessione anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oltre che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a seconda che si tratti di concessione di rilevanza nazionale o anche transfrontaliera.

 

L’articolo 11 prevede che all’articolo 12, comma 1 della legge regionale n. 9 del 2020 dopo le parole “18 mesi” sono aggiunte le parole “, fatta salva l’applicazione di un termine inferiore qualora la normativa statale sopravvenuta preveda termini inferiori in materia di VIA.”, al fine di evidenziare ulteriormente il rinvio dinamico alla normativa statale in materia di VIA e alle relative successive modifiche da cui derivino termini procedimentali più brevi.

 

L’articolo 12 prevede che all’articolo 14, comma 3 della legge regionale n. 9 del 2020  dopo la parola “BURERT” sono aggiunte le parole “, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oltre che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a seconda che si tratti di concessione di rilevanza nazionale o anche transfrontaliera”, al fine di rendere più esplicita l’applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza nei casi di concessioni di interesse sovraregionale.

 

L’articolo 13 prevede che all’articolo 15, comma 1, la parola “definisce” è sostituita dalla parola “prevede” e le parole “con particolare riguardo” sono sostituite dalla parola “relativi”, al fine di rendere più chiari gli spazi di attuazione della norma attraverso il bando di concessione.

 

L’articolo 14 prevede che all’articolo 16, comma 1, la parola “definisce” è sostituita con la parola “prevede” e le parole “con particolare riferimento ai seguenti aspetti” sono sostituite dalle parole “relativi a”, al fine di rendere più chiari gli spazi di attuazione della norma attraverso il bando di concessione.

 

L’articolo 15 prevede che all’articolo 17 la parola “definisce” è sostituita con la parola “prevede” e le parole “con particolare riferimento ai seguenti aspetti” sono sostituite dalla parola “relativi”, al fine di rendere più chiari gli spazi di attuazione della norma attraverso il bando di concessione.

 

L’articolo 16 prevede che all’articolo 18, comma 2, le parole “in particolare” sono soppresse, al fine di rendere più chiari gli spazi di attuazione della norma attraverso il bando di concessione.

 

L’articolo 17 prevede che all’articolo 19 il comma 3 è soppresso, al fine di rendere più chiari gli spazi di attuazione della norma attraverso il bando di concessione.

 

L’articolo 18 prevede che all’articolo 21, comma 2, le parole “lettere c) e d)” sono sostituite dalle parole “alla lettera d)”, con ciò eliminando il divieto assoluto di integrazione documentale relativamente all’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione della concessione, trattandosi di un tema rispetto al quale la giurisprudenza è orientata ad ammettere integrazioni a determinate condizioni.  In sede di applicazione della norma si terrà quindi conto degli orientamenti in atto.

 

L’articolo 19 prevede che all’articolo 27, comma 2, dopo le parole “210 giorni” sono aggiunte le parole “fatta salva l’applicazione di un termine inferiore qualora la normativa statale sopravvenuta preveda termini inferiori in materia di VIA”, al fine di evidenziare ulteriormente il rinvio dinamico alla normativa statale in materia di VIA e alle relative successive modifiche da cui derivino termini procedimentali più brevi.

 

L’articolo 20 prevede che all’articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole “tenuto conto della facoltà di incremento prevista all’articolo 9” sono sostituite dalle parole “in conformità all’articolo 14, comma 1, lettera a)”, al fine di precisare meglio il raccordo tra il contenuto del provvedimento finale rispetto a quanto stabilito dal bando di concessione;

b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Il provvedimento è pubblicato integralmente nei siti web della Regione e di ARPAE e per estratto nelle forme previste dall’articolo 14 comma 3”, al fine di garantire forme di pubblicità del provvedimento finale adeguate nei casi di concessioni di interesse sovraregionale.

 

L’articolo 21 prevede che all’articolo 30, comma 2, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Il bando di gara può prevedere limitazioni all’avvalimento delle capacità di altri soggetti sulla base di opportune valutazioni in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in materia”, al fine di rinviare in sede di applicazione della legge la valutazione concreta sulla sussistenza di interessi, connessi alle caratteristiche di ogni singola concessione, che possano motivare il divieto di avvalimento in deroga al principio di matrice comunitaria di massima partecipazione ai procedimenti di assegnazione.

 

L’articolo 22 prevede che all’articolo 34, comma 2, dopo le parole “per l’anno successivo” sono aggiunte le parole “, valutate le linee guida di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) in materia.”, al fine di evidenziare il ruolo di ARERA per gli aspetti disciplinati dalla norma.

 

L’articolo 23 prevede che all’articolo 37 le parole “del Piano di tutela delle acque” sono sostituite dalle parole “dei Piani di gestione distrettuali odei piani di tutela”, al fine di rendere il testo della norma completamente aderente rispetto alla previsione di cui all’art. 12, comma 1-ter del decreto legislativo n. 79 del 1999.

 

L’articolo 24 prevede che all’articolo 39, comma 3, le parole “in quanto compatibili” sono soppresse, al fine di rendere più chiara la previsione contenuta nello stesso articolo, in linea con l’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999.

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Il Capo III introduce alcune disposizioni in materia di gestione dei siti della Rete Natura 2000.

Prima di esaminare nel dettaglio le norme contenute nel progetto di legge europea, è opportuno svolgere alcune premesse conoscitive generali sulla rete Natura 2000 e su alcuni dei principali istituti giuridici rilevanti ai fini della sua gestione.

La Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (detta “direttiva Habitat”) per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

Scopo della Direttiva Habitat è "salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato" (art 2). Per il raggiungimento di questo obiettivo la Direttiva stabilisce misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati.

La Direttiva è costruita intorno a due pilastri: la rete ecologica Natura 2000, costituita da siti mirati alla conservazione di habitat e specie elencati rispettivamente negli allegati I e II, e il regime di tutela delle specie elencate negli allegati IV e V.

La Direttiva stabilisce norme per la gestione dei siti Natura 2000 e la valutazione d'incidenza (art 6), il finanziamento (art 8), il monitoraggio e l'elaborazione di rapporti nazionali sull'attuazione delle disposizioni della Direttiva (articoli 11 e 17), e il rilascio di eventuali deroghe (art. 16). Riconosce inoltre l'importanza degli elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione ecologica per la flora e la fauna selvatiche (art. 10).

Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici(detta “direttiva Uccelli”).

I siti sono normalmente scelti dai singoli Stati membri ma la Commissione può essere all'origine di una procedura di consultazione bilaterale se constata che un sito importante non è stato inserito nella rete Natura 2000 (articolo 5.1 della direttiva Habitat).

Per Sito di importanza comunitaria (SIC) si intende un’area che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un particolare tipo di habitat naturale in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione (art. 1, lettera k, della direttiva Direttiva 92/43/CEE)

Una Zona speciale di conservazione (ZSC) ai sensi dell’art. 1, lettera l, della Direttiva 92/43/CEE è un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente:

• degli habitat naturali o semi-naturali d'interesse comunitario, per la loro rarità, o per il loro ruolo ecologico primordiale (la lista degli habitat è stabilita nell'allegato I della Direttiva Habitat);

• delle specie di fauna e flora di interesse comunitario, per la rarità, il valore simbolico o il ruolo essenziale che hanno nell'ecosistema (la cui lista è stabilita nell'allegato II della Direttiva Habitat)

Sono poi classificate come Zone di Protezione speciale (ZPS) i territori idonei per numero, estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione di particolari specie di uccelli minacciate, vulnerabili o rare, citate nell’allegato I della “direttiva Uccelli” (art. 4, direttiva 2009/147/CE)

Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico.

La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura. Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva. Nello stesso titolo della Direttiva viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.).

Un altro elemento innovativo è il riconoscimento dell'importanza di alcuni elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). Gli Stati membri sono invitati a mantenere o all'occorrenza sviluppare tali elementi per migliorare la coerenza ecologica della rete Natura 2000.

Per quanto concerne più specificamente la gestione della Rete Natura 2000 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, la tutela e la gestione delle aree protette e dei Siti di Rete Natura 2000 avviene attraverso specifici strumenti appositamente individuati dalla normativa europea, disciplinati principalmente dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (recante Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000).

Secondo l’art. 6 della legge regionale n. 6 del 2005, la Rete Natura 2000 è costituita dalla Zone di protezione speciale (ZPS) individuate ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e dai siti di importanza comunitaria, individuati ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE

Con direttiva della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti il procedimento di individuazione dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS), nonché forniti gli indirizzi, oltre che le modalità di verifica della loro applicazione, per la gestione, la conservazione e il monitoraggio dei medesimi, per l'effettuazione della valutazione di incidenza prevedendo i termini entro cui le autorità competenti fissano il termine del procedimento (art. 2 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7).

 

Per comprendere appieno il sistema delineato dalla legge regionale n. 6 del 2005, occorre dedicare una breve menzione anche alle Aree protette, che sono in essa disciplinate unitamente ai siti della Rete Natura 2000.

Le “Aree protette” sono territori sottoposti alla disciplina speciale dettata dalla legge del 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) che predispone una particolare tutela per il patrimonio naturale, inteso come “le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale” (art. 1) e l’articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 ne opera una dettagliata classificazione.

Le tipologie di Aree protette disciplinate dal legislatore regionale sono le seguenti:

a) Parchi regionali, costituiti da sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono organizzati in modo unitario avendo riguardo alle esigenze di conservazione, riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse, nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili;

b) Parchi interregionali, costituti da insiemi territoriali caratterizzati da valori naturali, scientifici, storicoculturali e paesaggistici di particolare interesse e complessità che per la loro localizzazione geografica possono svolgere un ruolo di connessione con Aree protette appartenenti a regioni contermini;

c) Riserve naturali, costitute da territori di limitata estensione, istituite per la loro rilevanza regionale e gestite ai fini della conservazione dei loro caratteri e contenuti morfologici, biologici, ecologici, scientifici e culturali;

d) Paesaggi naturali e seminaturali protetti, costituti da aree con presenza di valori paesaggistici diffusi, d'estensione anche rilevante e caratterizzate dall'equilibrata interazione di elementi naturali e attività umane tradizionali in cui la presenza di habitat in buono stato di conservazione e di specie risulti comunque predominante o di preminente interesse ai fini della tutela della natura e della biodiversità;

e) Aree di riequilibrio ecologico, costitute da aree naturali od in corso di rinaturalizzazione, di limitata estensione, inserite in ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali ed animali, sono organizzate in modo da garantirne la conservazione, il restauro, la ricostituzione.

La Regione coordina l’azione degli Enti gestori dei Siti della Rete Natura 2000 (Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità, Parchi nazionali, Parchi interregionali, Comuni e loro Unioni) e approva:

• le Misure Generali di Conservazione (con cui si vanno a limitare e vietare le attività, le opere e gli interventi particolarmente critici per la conservazione della biodiversità);

• le Misure Specifiche di Conservazione e i Piani di Gestione per Sito (descrivono le scelte strategiche finalizzate alla conservazione o al ripristino delle condizioni più favorevoli per gli habitat e per le specie animali e vegetali di pregio naturalistico presenti nei Siti stessi. Contengono i divieti e gli obblighi cui attenersi nella realizzazione delle varie attività, comunque soggette a valutazione d'incidenza, che spaziano da quelle agro-silvo-pastorali a quelle venatorie, estrattive e costruttive in genere, allo scopo di prevenire impatti ambientali negativi e di rendere le azioni umane sostenibili e compatibili con la tutela dell’ambiente).

La Regione effettua inoltre, per quanto di propria competenza:

• il Monitoraggio sullo stato di conservazione della biodiversità regionale

• le Valutazioni di incidenza ambientale (VINCA); ossia lo specifico procedimento amministrativo, di carattere preventivo, finalizzato alla valutazione degli effetti delle trasformazioni del territorio sulla conservazione della biodiversità con riferimento ad un sito della Rete Natura 2000.

La Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) è il procedimento amministrativo preventivo cui vanno sottoposti i Piani generali o di settore, i Progetti, gli Interventi e le Attività i cui effetti ricadano sui siti di Rete Natura 2000, al fine di verificare significative eventuali incidenze negative che gli interventi previsti, considerati singolarmente o congiuntamente ad altri, possano determinare su habitat e specie dei siti medesimi, tenuto conto degli obiettivi di conservazione.

In ambito nazionale, la Valutazione di Incidenza (VINCA) viene disciplinata dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., detta valutazione è inoltre integrata nei procedimenti di VIA e VAS. Nei casi di procedure integrate VIA-VINCA, VAS-VINCA, l’esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell’espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all'assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000.

L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento, nell’acquisire preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individua modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi (art. 5, comma 8, del DPR n. 357 del 1997)

Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (art. 5, comma 9, del DPR n. 357 del 1997).

A conclusione delle presenti note introduttive, si richiamano brevemente le definizioni di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è un procedimento amministrativo complesso, regolamentato dagli artt. 23-25 del decreto legislativo 152 del 2006, con la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita.

Scopo principale della VIA è quindi identificare le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull’ambiente, prima che questi si verifichino effettivamente.

La Regione Emilia‐Romagna ha emanato la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti", quale normativa di riferimento, in ambito regionale, in materia di VIA, che ha recepito integralmente i contenuti del decreto legislativo 152 del 2006.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001 (concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e recepita a livello nazionale con il decreto legislativo n. 152 del 2006 recante "Norme in materia ambientale".

è un processo finalizzato ad integrare considerazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi di sviluppo, per migliorare la qualità decisionale complessiva.

In particolare l'obiettivo principale della VAS è valutare gli effetti ambientali dei piani o dei programmi, prima della loro approvazione (ex ante), durante ed al termine del loro periodo di validità (in-itinere, ex post). Ciò serve soprattutto a sopperire alle mancanze di altre procedure parziali di valutazione ambientale, introducendo l'esame degli aspetti ambientali già nella fase strategica che precede la progettazione e la realizzazione delle opere. Altri obiettivi della VAS riguardano sia il miglioramento delle informazioni fornite alle persone sia la promozione della partecipazione pubblica nei processi di pianificazione-programmazione.

In sostanza, ciò che caratterizza la VAS rispetto alla VIA è che la prima riguarda piani e programmi (comprese le loro varianti), mentre la seconda riguarda invece singoli progetti.

La VAS costituisce quindi parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione dei Piani/Programmi. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Tutto ciò preliminarmente osservato, si riassume il senso dell’intervento legislativo proposto, concernente la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e la Valutazione di incidenza.

Poiché nel 2019, sono state approvate le Linee guida nazionali sulle Valutazioni di incidenza, che introducono diverse novità in materia di procedure amministrative connesse con la valutazione di incidenza (pareri, screening, condizioni d’obbligo, prevalutazioni di incidenza, ecc.) e a seguito della procedura della Commissione europea EU/Pilot del 2014 ancora in corso, si è ritenuto opportuno rivedere alcune delle competenze delegate dalla Regione agli enti locali e agli Enti gestori delle aree protette, con il duplice fine di semplificare l’assetto delle competenze gestionali e di superare i rilievi mossi nella procedura di infrazione.

Le disposizioni contenute nel Capo III non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Di seguito una sintetica disamina delle stesse.

L’articolo 25, rubricato “Enti gestori dei Siti della Rete natura 2000” semplifica il riparto di competenze in materia di gestione dei siti suddetti. Secondo il criterio generale adottato, ciascun sito della Rete Natura 2000 ha un unico Ente gestore (tranne rarissime eccezioni) al quale vengono assegnate le competenze in ordine alla effettuazione della valutazione di incidenza, sia di piani che di progetti. In particolare, la gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricompresi anche solo parzialmente all’interno di una o più aree protette è affidata agli Enti gestori, mentre la gestione dei siti della Rete esterni alle aree protette, è affidata alla Regione. Per “aree protette” ai fini della presente disposizione vengono ricomprese le aree contigue dei parchi, mentre vengono escluse le aree di riequilibrio ecologico.

L’articolo 26, rubricato “Valutazione di incidenza”, attua quanto previsto in un’intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, che ha approvato linee guida nazionali per la VINCA. La disposizione in oggetto assegna la competenza sulla VINCA all’Ente gestore di ciascun sito della Rete Natura 2000 eventualmente interessato. La competenza è invece affidata alla Regione, previo parere dell’ente di gestione dell’area protetta, nel caso in cui si tratti di aree protette esterne ai siti della Rete Natura 2000. Viene quindi stabilito il principio secondo cui all’ente gestore spettano anche le competenze in ordine all’effettuazione della VINCA, sia di piani sia di progetti. Ciò implica che i Comuni, le Unioni dei comuni e le Province non abbiano più competenze ad effettuare le Valutazioni di incidenza consentendo, così, di risolvere anche una delle criticità sollevate dalla Commissione europea nel EU/Pilot 6730/14. Le procedure amministrative sono semplificate, in quanto non è più necessaria (tranne rare eccezioni) la richiesta di pareri tra enti gestori dei siti della Rete Natura 2000.

Nel quarto ed ultimo comma dell’articolo 26, si stabilisce che le procedure di VINCA sono ricomprese nell’ambito della VAS e della VIA, secondo le modalità indicate nel decreto legislativo n. 152 del 2006. In sostanza, quando vi sono più enti competenti si ritiene opportuno disciplinare l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative individuando forme di coordinamento, come previsto nelle Linee guida sulla VINCA approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome.

L’articolo 27 prevede la proroga per l’anno 2021 delle disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette di cui all’articolo 8 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 23 (Misure urgenti per la definizione di interventi da avviare nell’esercizio finanziario 2019).

La proroga  è giustificata dalla necessità, condivisa con la Città Metropolitana e le Province, di proseguire nell’implementazione del processo di riordino territoriale in materia di aree naturali protette previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), per cui la Regione contribuisce al finanziamento della quota spettante alla Città metropolitana di Bologna e alle Province ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano) anche per l’esercizio 2021.

 

L’articolo 28 recante “Abrogazioni di leggi regionali”, espunge dall’ordinamento le norme divenute inutili a seguito del riparto delle competenze in materia di gestione dei siti della Rete Natura 2000 operato dalle disposizioni precedenti.

***

Il Capo IV contiene disposizioni di modifica della legge regionale del 10 febbraio 2006, n. 1 “Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti”.

Tali diposizioni rispondono a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali all’ordinamento europeo.

Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117” ha dettato sostanziali modifiche in ordine alla disciplina della protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti connesse all’esposizione medica, professionale nonché a quella che può coinvolgere la popolazione.

La direttiva 2013/59/Euratom ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni in materia contenute in cinque precedenti direttive, al contempo abrogate; ha introdotto ulteriori misure di precauzione e tutela, in precedenza trattate da raccomandazioni (come l’esposizione al radon nelle abitazioni) o non considerate (come le esposizioni volontarie per motivi non medici).

Tra le finalità della direttiva 2013/59/Euratom si segnalano:

a) il rafforzamento della protezione dell’ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti, tenendo conto di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti dalla comunità internazionale

b) la previsione a carico di chi produce, detiene, utilizza commercia, trasporta, importa e gestisce sorgenti e rifiuti radioattivi di specifici obblighi di registrazione e comunicazione all’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nazionale e la Radioprotezione dei dati relativi alla tipologia e alla quantità di tali sorgenti e rifiuti;

c) la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti autorizzativi;

d) l’adozione di un nuovo Piano nazionale radon.

Il decreto legislativo n. 101 del 2020 attribuisce alla competenza legislativa regionale l’individuazione dell’Autorità competente al rilascio del nulla osta preventivo per le attività che comportano esposizioni a scopo medico (nulla osta di categoria B).

È introdotto l’obbligo di autorizzazione all’allontanamento dal regime autorizzatorio di cui al decreto legislativo n. 101 del 2020 in riferimento ai materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive o radionuclidi di origine naturale anche in riferimento a pratiche soggette a sola notifica, in via preliminare allo smaltimento, al riciclo o al riutilizzo.

L’attuazione delle disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom appare urgente per la necessità da parte di coloro che svolgono attività soggette a comunicazione preventiva, tenuti ad effettuare le medesime comunicazioni preventive all’autorità competente entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 101 del 2020, ovvero entro il 27 febbraio 2021 (articolo 234 del decreto legislativo n. 101 del 2020).

Le modifiche proposte sono dirette ad integrare e adeguare la Legge Regionale 10 febbraio 2006, n. 1 “Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di Radiazioni ionizzanti”, attuando la direttiva 2013/59/Euratom.

Le modifiche principali, oltre a coordinare i richiami dell’articolato regionale alle previsioni del decreto legislativo n. 101 del 2020, sono dirette ad individuare l’autorità competente ad autorizzare l’allontanamento dei materiali contenenti sostanze radioattive, anche se di origine naturale.

In particolare, detta autorizzazione è in capo al Comune in caso di pratiche soggette a nulla osta di tipo B, mentre l’articolo 31 della presente legge regionale – modificando l’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2006 – affida alla Regione, che si avvale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (A.R.P.A.E.), la competenza al rilascio dell’autorizzazione all'allontanamento dei materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a sola notifica.

Il Comune, in forza dell’articolo 8 della Legge Regionale 6 novembre 2019, n. 22 è ugualmente competente ad autorizzare l’esercizio delle strutture sanitarie; con riferimento ai materiali radioattivi, tale competenza integra quella già attribuita al Comune per le pratiche che comportano esposizioni a scopo medico e medico veterinario (nulla osta di categoria B).

È introdotto un nuovo articolo, in materia di controllo della radioattività ambientale, attraverso la programmazione e l’organizzazione di una rete di prelievo e di analisi che vede il coinvolgimento operativo dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione dell’Ambiente e per l’Energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE).

Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del Piano nazionale radon, con delibera di Giunta regionale, si prevedono l’individuazione delle aree in cui si stima il superamento dei livelli di riferimento della concentrazione media annua in un numero significativo di edifici, la definizione di programmi specifici di misurazione, le priorità di intervento nonché le modalità attuative ed i tempi di realizzazione.

È prevista l’abrogazione dell’articolo 7 della L.R. 1/2006 in materia di anagrafe delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, in ragione delle funzioni ora attribuite dal decreto legislativo 101/2020 all’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nazionale e la Radioprotezione (ISIN).

Ulteriore abrogazione è rappresentata dall’articolo 9 L.R. 1/2006, nella parte in cui fa salve le competenze della Commissioni provinciali radiazioni ionizzanti operanti presso le sezioni provinciali di ARPA, prima della costituzione degli Organismi tecnici, in ragione degli elementi transitori non più giustificati dall’operatività e dalla funzionalità degli Organismi tecnici.

 

Più specificamente, le modifiche contenute nel Capo IV incidono sugli articoli1, 2, 3, 4, 6,7, 8 e 9 della legge regionale n. 1. del 2006.

L’articolo 29 prevede modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2006. In particolare, è disposto un aggiornamento al riferimento normativo statale, segnatamente al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117).

 

L’articolo 30 reca varie modifiche all’articolo 2.

In primo luogo, il comma 1 prevede un aggiornamento al riferimento normativo del decreto legislativo n. 101 del 2020.

Il comma 2 dispone la modifica all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 1 del 2006. In particolare, le parole: “che implichino un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti” sono sostituite con: “soggette a notifica o autorizzazione”, secondo la nuova formulazione disposta dal decreto legislativo n. 101 del 2020.

Il comma 2, lettera c) dispone l’abrogazione della lettera f) dell’articolo 2, comma 1 della legge regionale n. 1 del 2006: in particolare, la lettera f) è abrogata poiché nel decreto legislativo n. 101 del 2020 è previsto che ISIN raccolga tutte le informazioni, pertanto è superata l’anagrafe regionale.

Il comma 3 reca modifiche all’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2006, disponendo aggiornamenti al riferimento normativo del decreto legislativo n. 101 del 2020.

Il comma 4 reca modifiche all’articolo 2, comma 3 della legge regionale n. 1 del 2006, prevedendo aggiornamenti al riferimento normativo del decreto legislativo n. 101 del 2020.

Il comma 5 reca modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2006, abrogandone il comma 4 poiché la definizione di “Pratica” è ora disciplinata dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 101 del 2020.

 

L’articolo 31 sostituisce l’articolo 3 della legge regionale n.1 del 2006.

In particolare, il comma 1 prevede un aggiornamento e un ulteriore riferimento al disposto normativo del decreto legislativo n. 101 del 2020.

Il comma 2 prevede un ampliamento dell’ambito di applicazione relativo alle esposizioni in ambito medico specificando, attraverso una nuova formulazione del comma, la competenza della Regione, che tal fine si avvale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (A.R.P.A.E.), per l’autorizzazione all’allontanamento dei materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a sola notifica, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 101 del 2020,

Il comma 3 prevede una nuova formulazione del comma 3 del medesimo articolo 3 della legge regionale 1 del 2006, che estende l’ambito di applicazione della norma anche alla Regione e dispone un puntuale riferimento al decreto legislativo n. 101 del 2020.

 

L’articolo 32 dispone la sostituzione dell’articolo 4.

In particolare, il comma 1 prevede un diverso riferimento all’ente locale titolare della potestà autorizzativa che tiene conto delle competenze tra la Regione e i Comuni ai sensi del decreto legislativo n.101 del 2020.

Il comma 2 dispone una diversa formulazione che tiene conto della disciplina dell’allontanamento dei rifiuti provenienti da pratiche soggette a sola notifica.

Il comma 3 dispone la sostituzione del comma 3 con un riferimento puntuale ai contenuti dell’Allegato XIV del decreto legislativo n. 101/2020.

Il comma 4 disciplina i contenuti dell’istanza di autorizzazione all’allontanamento.

Il comma 5 disciplina le variazioni nello svolgimento della pratica.

Il comma 6 prevede un aggiornamento al riferimento della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008).

 

L’articolo 33 reca modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2006.

In particolare, è introdotto il nuovo comma 1-bis che reca un rinvio puntuale ai contenuti del Titolo XI del decreto legislativo n 101 del 2020 nel rispetto dei principi di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 81 del 2008.

 

L’articolo 34 abroga l’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2006, poiché nel decreto legislativo n. 101 del 2020 è previsto che ISIN raccolga tutte le informazioni, ritenendo pertanto superata l’anagrafe regionale.

 

L’articolo 35 reca modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2006, prevedendo al comma 1 un aggiornamento nella denominazione dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE). Nel comma 3 si prevede il richiamo delle competenze attuative del Piano nazionale radon, a seguito del disposto del decreto legislativo n. 101 del 2020.

 

L’articolo 36 sostituisce l’articolo 9 della legge n. 1 del 2006.

In particolare, al comma 1 si prevede, quale disposizione transitoria, la conservazione dell’efficacia della composizione e dei pareri degli Organismi tecnici costituiti in vigenza della normativa previgente.

Nel successivo comma 2 viene disposto un rinvio al decreto legislativo n. 101 del 2020 per tutto quanto non previsto nella legge regionale n. 1 del 2006.

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Il Capo V contiene una norma di incentivo alla mobilità sostenibile, che si propone l’obiettivo di ampliare la platea dei beneficiari del contributo regionale per l’acquisto di un veicolo ad alimentazione ibrida di prima immatricolazione.

Infatti, l’iniziativa contenuta nell’articolo 9 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 Legge di stabilità regionale 2020) volta al riconoscimento di un contributo regionale per il triennio 2020-2021-2022, pari all’importo del bollo auto fino a massimo di euro 191,00, a fronte dell’acquisto nel 2020 di un veicolo ad alimentazione ibrida di prima immatricolazione, si è rivelata di grande interesse per il cittadini emiliano-romagnoli riscuotendo molto successo. Sono pervenute, sul portale regionale, oltre 8.000 richieste di contributo.

Risulta pertanto opportuno, per dare riscontro positivo alle richieste pervenute, attraverso l’articolo 37 della presente legge regionale aumentare di euro 450.000,00 il limite di spesa originariamente stabilito nella legge regionale n. 30 del 2019, mediante una riduzione dello stanziamento del capitolo 43691 del bilancio per l’esercizio finanziario 2021-2022-2023 a favore del capitolo 39692.

 


Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. La presente legge, in coerenza con i principi dell'ordinamento europeo e con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta:

 

a) disposizioni attuative della Direttiva UE/2018/844 del 30 maggio 2018 di modifica della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, come recepita dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, mediante l’adeguamento della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia);

 

b) disposizioni di modifica della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 9 (Disposizioni delle assegnazioni delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kw e determinazione dei canoni) per la migliore attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, recepita del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e di principi generali dell’ordinamento dell’Unione europea;

 

c) norme in materia di gestione dei Siti della Rete natura 2000;

 

d) modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2006, n. 1 (Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti) in attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117);

 

e) norme sulla mobilità sostenibile, volte ad ampliare la platea dei beneficiari del contributo regionale per l’acquisto di un veicolo ad alimentazione ibrida di prima immatricolazione.

 

Capo I

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia

 

Art. 2

Modifica all’articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2004

 

1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) è sostituita dalla seguente:

 

“f) l’attuazione delle direttive dell’Unione europea di cui al successivo titolo IV, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale;”.

 

Art. 3

Sostituzione dell’articolo 23 della legge regionale n. 26 del 2004

 

1. Il testo dell’articolo 23 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 23

Qualificazione degli operatori

 

1. Nell’ambito delle proprie competenze, e coerentemente con le disposizioni nazionali in materia di cui al comma 1-ter dell’articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva  (UE)  2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), la Regione promuove la qualificazione degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo conto della necessità di garantire la loro adeguata competenza e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, considerando tra l'altro il livello di formazione professionale conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni. I piani ed i programmi di cui all’articolo 9 definiscono le modalità attraverso cui l’ammissibilità degli interventi ivi previsti è subordinata al possesso dei requisiti prescritti da parte dell’operatore che installa tali sistemi.”.

 

Art. 4

Modifica della rubrica del capo II del titolo IV della legge regionale n. 26 del 2004

 

1. La rubrica del Capo II del titolo IV della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituita dalla seguente:

 

“Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE e della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.”

 

Art. 5

Sostituzione dell’articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004

 

1. L’articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 25

Requisiti di prestazione energetica degli edifici

 

1. In attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 e in conformità ai principi indicati dalla legislazione dello Stato, con atto di coordinamento tecnico adottato con le modalità e gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013, al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nonché di promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici sono stabiliti i requisiti minimi di prestazione energetica per la progettazione e realizzazione di:

 

a) edifici di nuova costruzione;

 

b) edifici esistenti sottoposti a intervento edilizio, ivi compresa l’installazione di nuovi impianti;

 

c) elementi edilizi o sistemi tecnici per l’edilizia rinnovati o sostituiti.

 

2. L’atto di coordinamento di cui al comma 1, tenendo conto e nel rispetto dei criteri previsti dalla Direttiva comunitaria e dei provvedimenti nazionali in materia, definisce le modalità per garantire:

 

a) l’applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici;

 

b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi di prestazione agli edifici ed unità immobiliari, ivi compresa la quota di consumi da coprire mediante utilizzo di energia da fonti rinnovabili, che devono essere rispettati per le diverse tipologie di intervento edilizio, nonché la relativa gradualità di applicazione ed i casi di esclusione di cui all’articolo 25-octies-bis, tenendo conto in particolare:

 

1) delle condizioni climatiche e territoriali esterne, della destinazione d'uso e delle caratteristiche ed età degli edifici;

 

2) della valutazione dello stato dell'arte, dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali nazionali, anche al fine di promuovere l'innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi che consentano di ridurre l'impatto ambientale degli edifici, nella fase di costruzione, di gestione e di smantellamento;

 

3) della valutazione tecnico-economica di convenienza, fondata sull'analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici;

 

4) della determinazione delle condizioni in relazione alle quali prevedere l'impiego di impianti centralizzati per gli edifici di nuova costruzione e il mantenimento di tali impianti per edifici esistenti che ne sono dotati;

 

5) della previsione dell'obbligo di installazione di sistemi di controllo attivo ed automazione dei sistemi edilizi ed impiantistici, ivi compresi i sistemi per la termoregolazione degli ambienti e per la contabilizzazione autonoma dell'energia termica per gli impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale o estiva al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti;

 

6) della previsione dell'obbligo di dotare entro il 1° gennaio 2025, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, di sistemi di automazione e controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 4, e all’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni;

 

7) le caratteristiche degli edifici a energia quasi zero, nonché il termine entro il quale prevedere l’obbligo che gli edifici di nuova realizzazione abbiano tali caratteristiche, differenziando quello per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, e quello per tutti gli altri edifici;

 

c) l’integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici di nuova costruzione, negli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, nonché i casi di eventuale esclusione.

 

3. L’atto di coordinamento di cui al comma 1 definisce inoltre:

 

a) le modalità con cui sono raccolti i dati relativi ai punti di ricarica installati, con particolare riferimento a quelli accessibili al pubblico, al fine di favorirne e promuoverne l'utilizzo da parte della collettività, anche sfruttando la Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi);

 

b) le misure volte a favorire la semplificazione dell'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti;

 

c) le misure per la promozione della mobilità dolce e verde e la pianificazione urbana.

 

4. L’atto di coordinamento tecnico definisce altresì il modello e i contenuti minimi della relazione tecnica e dell'attestato di qualificazione energetica, nonché le relative procedure di redazione, tenendo conto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 15 del 2013. L'attestato di qualificazione energetica è predisposto anche al fine di semplificare il processo di rilascio dell'attestato di prestazione energetica di cui al successivo articolo 25-ter. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.”.

 

Art. 6

Modifiche all’articolo 25-ter della legge regionale n. 26 del 2004

 

1. Nel comma 2 dell’articolo 25-ter della legge regionale n. 26 del 2004 dopo le parole “comma 1” sono inserite le parole “e comma 1-bis”.

 

2. Dopo la lettera a) del comma 4 dell’articolo 25-ter della legge regionale n. 26 del 2004 è inserita la seguente lettera:

 

“a-bis) i casi nei quali deve essere prodotto un Attestato di Prestazione Energetica e le condizioni per il suo utilizzo, i casi di esclusione di cui all’articolo 25-novies, nonché il ruolo e le responsabilità dei diversi operatori coinvolti, anche al fine della irrogazione delle sanzioni previste nel caso di inadempienza;”.

 

Art. 7

Introduzione dell’articolo 25-octies-bis nella legge regionale n. 26 del 2004

 

1. Dopo l’articolo 25-octies della legge regionale n. 26 del 2004 è inserito il seguente:

 

“Art. 25-octies-bis

Esclusioni

 

1. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al Capo II le seguenti categorie di edifici:

 

a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), fatto salvo quanto disposto ai commi 2 e 3;

 

b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

 

c) gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;

 

d) gli edifici dichiarati inagibili o collabenti;

 

e) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

 

f) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione; resta fermo in ogni caso quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici secondo quanto previsto all’articolo 25 comma 2 lett. c);

 

g) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

 

2. Per gli edifici di cui al comma 1, lettera a), le disposizioni di cui al Capo II si applicano limitatamente alle disposizioni concernenti:

 

a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 25-ter;

 

b) l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui agli articoli 25-quater, 25-quinquies e 25-sexies.

 

3. Gli edifici di cui al comma 1, lettera a), sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 25 solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.

 

4. Per gli edifici di cui al comma 1, lettera e), le disposizioni di cui al Capo II si applicano limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica e purché non riscaldate utilizzando reflui energetici del processo produttivo.”.

 

Art. 8

Modifiche all’articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004 è inserito il seguente comma:

 

“1-bis. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 192 del 2005, la Regione provvede alla irrogazione delle sanzioni ivi previste conformemente alle modalità indicate.”.

 

 

Capo II

Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2020, n. 9 disciplina delle assegnazioni delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 KW e determinazioni di canoni

 

Art. 9

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 3, comma 2, ultimo periodo della legge regionale n. 9 del 2020, le parole “, salvo indennizzo” sono soppresse.

 

Art. 10

Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 9 del 2020, le parole “nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT)” sono sostituite dalle parole “ai sensi dell’articolo 14, comma 3;”.

 

Art. 11

Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2020, dopo le parole “18 mesi” sono aggiunte le parole “, fatta salva l’applicazione di un termine inferiore qualora la normativa statale sopravvenuta preveda termini inferiori in materia di VIA.”.

 

Art. 12

Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2020, dopo la parola “BURERT” sono aggiunte le parole “, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oltre che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a seconda che si tratti di concessione di rilevanza nazionale o anche transfrontaliera”.

 

Art. 13

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2020, la parola “definisce” è sostituita dalla parola “prevede” e le parole “con particolare riguardo” sono sostituite dalla parola “relativi”.

 

Art. 14

Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2020, la parola “definisce” è sostituita con la parola “prevede” e le parole “con particolare riferimento ai seguenti aspetti” sono sostituite dalle parole “relativi a”;

 

Art. 15

Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 17 della legge regionale n. 9 del 2020, la parola “definisce” è sostituita con la parola “prevede” e le parole “con particolare riferimento ai seguenti aspetti” sono sostituite dalla parola “relativi”.

 

Art. 16

Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2020, le parole “, in particolare,” sono soppresse.

 

Art. 17

Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 19 della legge regionale n. 9 del 2020,il comma 3 è soppresso.

 

Art. 18

Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2020, le parole “lettere c) e d)” sono sostituite dalle parole “alla lettera d)”.

 

Art. 19

Modifiche all’articolo 27della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 27, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2020, dopo le parole “210 giorni” sono aggiunte le parole “fatta salva l’applicazione di un termine inferiore qualora la normativa statale sopravvenuta preveda termini inferiori in materia di VIA”.

 

Art. 20

Modifiche all’articolo 29 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 29 della legge regionale n. 9 del 2020, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 2, le parole “tenuto conto della facoltà di incremento prevista all’articolo 9” sono sostituite dalle parole “in conformità all’articolo 14, comma 1, lettera a)”;

 

b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Il provvedimento è pubblicato integralmente nei siti web della Regione e di ARPAE e per estratto nelle forme previste dall’articolo 14 comma 3”.

 

Art. 21

Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 30, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2020, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Il bando di gara può prevedere limitazioni all’avvalimento delle capacità di altri soggetti sulla base di opportune valutazioni in coerenza con quanto previsto in materia dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

 

Art. 22

Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 34, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2020, dopo le parole “per l’anno successivo” sono aggiunte le parole “, valutate le linee guida dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in materia.”

 

Art. 23

 

1. All’articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2020, le parole “del Piano di tutela delle acque,” sono sostituite dalle parole “dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela”.

 

Art. 24

Modifiche all’articolo 39 della legge regionale n. 9 del 2020

 

1. All’articolo 39, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2020, le parole “in quanto compatibili” sono soppresse.

 

 

Capo III

Disposizioni in materia di Rete natura 2000

 

Art. 25

Enti gestori dei Siti della Rete natura 2000

 

1. La gestione dei Siti della Rete natura 2000 ricompresi anche solo parzialmente in una o più aree protette è di competenza degli Enti gestori di tali aree ognuno per il territorio di propria competenza.

 

2. La gestione dei Siti della Rete natura 2000 esterni alle aree protette è di competenza della Regione.

 

3. Ai fini dell’attribuzione delle competenze ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo:

 

a) tra le aree protette non vanno considerate le aree di riequilibrio ecologico di cui all’articolo 4, comma 1, lett. e), della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000);

 

b) nel territorio delle aree protette vanno ricomprese le aree contigue dei parchi come perimetrate dai rispettivi provvedimenti istitutivi e strumenti di pianificazione.

 

Art. 26

Valutazione di incidenza

 

1. La valutazione di incidenza, prevista dall’articolo 5, commi da 1 a 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica), è effettuata dall’Ente gestore del Sito della Rete natura 2000 interessato.

 

2. Nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti e gli interventi indicati dall’articolo 5, commi da 1 a 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 interessino più Siti della Rete natura 2000, la valutazione di incidenza è effettuata dall’Ente gestore di ciascun Sito per il territorio di propria competenza.

 

3. La valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, acquisito il parere dell’Ente di gestione dell’area protetta, nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti e gli interventi indicati dall’articolo 5, commi da 1 a 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 riguardino il territorio di aree protette esterne ai Siti della Rete natura 2000 e il Sito interessato sia gestito dalla Regione.

 

4. Le procedure di valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono ricomprese nell’ambito della Valutazione ambientale strategica (VAS) e della Valutazione di impatto ambientale (VIA) secondo le modalità indicate dall’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

 

Art. 27

Proroga delle disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2019

 

1. Al fine di implementare il processo di attuazione del riordino territoriale in materia di aree naturali protette previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), la Regione contribuisce per il 2021 al finanziamento della quota spettante alla Città metropolitana di Bologna e alle Province ai sensi dell’ articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano).

 

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, per l’esercizio 2021, la Regione fa fronte nell’ambito delle risorse già autorizzate nell’ambito della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali del bilancio di previsione per l’esercizio 2021-2023.”

 

Art. 28

Abrogazioni di leggi regionali

 

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

 

a) articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. modifiche ed integrazioni a leggi regionali);

 

b) lettere c) e g) del comma 2, dell’articolo 3, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano);

 

c) lett. b) e e) del comma 2, dell’articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);

 

d) articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016);

 

e) articolo 22 della legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2016);

 

f) articolo 14 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021).

 

 

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2006, n. 1“Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti”

 

Art. 29

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2006

 

1. All’articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 1 (Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti), il periodo “17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modifiche, di seguito indicato come 'decreto legislativo', nonché dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche)”, è sostituito con il seguente: “31 luglio 2020, n 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117)”.

 

Art. 30

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2006

 

1. All’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2006 sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

 

2. Nel comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) nella lettera a) le parole “dall'articolo 27” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 52”;

 

b) nella lettera b) le parole: “che implichino un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti” sono sostituite con le seguenti: “soggette a notifica o autorizzazione”;

c) la lettera f) è abrogata;

 

3. Nel comma 2 le parole “dall'articolo 28 e dall'articolo 33” sono sostituite dalle parole: “dall’articolo 51 e dall’articolo 59”.

 

4. Nel comma 3 le parole “Capo II” sono sostituite con: “Titolo II”.

 

5. Il comma 4 è abrogato.

 

Art. 31

Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2006

 

1. L’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2006 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 3

Autorità competente

 

1. Il nullaosta di categoria B di cui all'articolo 52 del decreto legislativo e le eventuali spedizioni di relativi rifiuti radioattivi di cui all’articolo 57 per le attività comportanti esposizioni a scopo medico e medico veterinario, e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie è rilasciato dal Comune nel cui territorio è ubicato l'insediamento, in relazione all'idoneità della ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature, della qualificazione del personale addetto e alle conseguenze di eventuali incidenti. Nel caso di sorgenti mobili il nullaosta è richiesto al Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa del titolare della richiesta ove sono detenute le sorgenti quando non vengono utilizzate in campo.

 

2. L'autorizzazione all'allontanamento dei materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a sola notifica, in applicazione del decreto legislativo n. 101 del 2020, è rilasciata dalla Regione che si avvale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (A.R.P.A.E.) ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).

 

3. La Regione e i Comuni, nell'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge, si avvalgono degli Organismi tecnici di cui all'articolo 5, nonché delle strutture addette alla vigilanza, di cui all'articolo 6. Di tali Organismi e strutture possono altresì avvalersi le amministrazioni dello Stato nell'esercizio delle competenze loro spettanti ai sensi del decreto legislativo n. 101 del 2020.”.

 

Art. 32

Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2006

 

1. L’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2006 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 4

Procedure per il rilascio del nullaosta preventivo e dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti

 

1. Le domande di nullaosta e di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti provenienti da pratiche soggette a nulla osta di categoria B devono essere presentate al Comune titolare del procedimento autorizzativo della pratica. Il Comune trasmette la domanda all'Organismo tecnico che deve esprimere il proprio parere entro i successivi sessanta giorni. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale parere il Comune rilascia il provvedimento finale.

 

2. Le domande di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti provenienti da pratiche soggette a sola notifica, sia nel caso di sorgenti di radiazioni naturali, sia da sostanze radioattive, devono essere presentate all’autorità regionale competente che trasmette la domanda all'Organismo tecnico di cui all’articolo 5 competente per territorio che deve esprimere il proprio parere entro i successivi sessanta giorni. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale parere l’autorità regionale competente rilascia il provvedimento finale. In caso di diniego dell’autorizzazione resta ferma la possibilità di avanzare la richiesta ai sensi del comma 1.

 

3. I criteri tecnici di radioprotezione ai fini del rilascio del nulla osta di categoria B, ivi compresi le modalità di presentazione e i contenuti della domanda, sono quelli indicati nell’Allegato XIV del decreto legislativo n. 101 del 2020.

 

4. L’istanza di autorizzazione all’allontanamento deve essere corredata:

 

a) dalle informazioni e dalla documentazione stabilite nell’allegato IX del decreto per le pratiche soggette a notifica;

 

b) dalle informazioni e dalla documentazione stabilite rispettivamente nell’allegato XIV del decreto per le pratiche soggette a nulla osta di categoria B;

 

c) dalle informazioni e dalla documentazione stabilite nell’allegato IV del decreto legislativo n. 101 del 2020 per le pratiche con sorgenti di radiazioni naturali soggette a notifica.

 

5. Nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento, e comunque alle prescrizioni tecniche in esso contenute, l'interessato è tenuto a richiedere un nuovo nulla osta preventivo o una nuova autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti.

 

6. Per le strutture sanitarie di nuova realizzazione il nullaosta è rilasciato dall'autorità competente, di cui all'articolo 3 della presente legge, contestualmente all'autorizzazione di cui alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008), acquisito il preventivo parere dell’Organismo tecnico di cui al seguente articolo 5.”.

 

Art. 33

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2006

 

1. All’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2006, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

“1-bis. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata dal Titolo XI del decreto legislativo n. 101 del 2020 nel rispetto dei principi di cui al titolo I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).”.

 

Art. 34

Abrogazione dell’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2006

 

1. L’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2006 è abrogato

 

Art. 35

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2006

 

1. Nell’articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2006 la parola “ARPA” è sostituita dalla seguente: “ARPAE”.

 

2. All’articolo 8, il comma 3, della legge regionale n. 1 del 2006 dopo le parole “radioattività ambientale” sono inserite le seguenti parole: “all’attuazione del Piano nazionale radon”.

 

Art. 36

Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2006

 

1. L’articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2006 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 9

Norme transitorie e finali

 

1. La composizione e i pareri degli Organismi tecnici, precedenti alle modifiche legislative in attuazione delle direttive comunitarie recepite nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 101 del 2020, conservano la loro efficacia.

 

2. Per tutto quanto non previsto e regolamentato dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, trova applicazione il decreto legislativo n. 101 del 2020.”.

 

 

Capo V

Norme per la mobilità sostenibile

Art. 37

Contributo regionale per l’acquisto di autoveicoli ecologici

 

1. Ferma restando la validità delle domande presentate in attuazione dall’articolo 9 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 30 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2020-2022. Legge di stabilità Regionale 2020) per i 24 mesi successivi alla loro presentazione, in applicazione del comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso), lo scorrimento delle relative graduatorie è attuato con le risorse di cui al presente articolo.

 

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la Regione farà fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023), nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 1 Trasporto ferroviario, a valere sulla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale).  La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

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